(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Valle d'Aosta n. 45 del 31 ottobre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni all'Art. 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
    1.  Il  comma 4 dell'Art. 13 della legge regionale 6 aprile 1998,
n.  11  (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della
Valle d'Aosta), e' sostituito dal seguente:
    «4. I comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno provveduto
all'adeguamento  di  cui  al comma 1 non possono adottare varianti al
PRG,  fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure
eccezionali  di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la
realizzazione  di  opere  pubbliche.  I comuni possono, in ogni caso,
adottare  le  modifiche  non costituenti variante di cui all'Art. 14,
comma 1, lettera c).».
    2.  Dopo  il  comma 4 dell'Art. 13 della legge regionale 11/1998,
come sostituito dal comma 1, e' inserito il seguente:
    «4.1   Dalla   data  di  trasmissione  alla  struttura  regionale
competente   in  materia  di  urbanistica  della  bozza  di  variante
sostanziale  al  PRG,  i comuni possono adottare, oltre alle varianti
che  derivano  dall'attuazione  delle procedure eccezionali di cui al
titolo  IV  e  alle  varianti rese necessarie per la realizzazione di
opere  pubbliche,  quelle  di  seguito elencate, sempre che le stesse
siano coerenti con la bozza di variante al PRG:
      a) le  varianti  non  sostanziali  al  PRG  e  le modifiche non
costituenti  variante  di cui, rispettivamente, all'Art. 14, comma 1,
lettere b)e c);
      b) le  varianti  al  PRG  determinate  dai piani urbanistici di
dettaglio  di  iniziativa  privata  o  di  iniziativa pubblica di cui
all'Art. 48, commi 5 e 6;
      c) le  varianti  al  PRG  nelle  zone  territoriali  di  tipo A
determinate  dalla  normativa di attuazione di cui all'Art. 52, comma
3.».
    3.  Dopo il comma 4.1 dell'Art. 13 della legge regionale 11/1998,
come introdotto dal comma 2, e' inserito il seguente:
    «4.2  Entro  sei  mesi dalla scadenza del termine previsto per la
valutazione della bozza di variante sostanziale al PRG da parte della
conferenza  di  pianificazione  di cui all'Art. 15, comma 3, i comuni
adottano il testo preliminare della variante; nell'ipotesi di mancato
rispetto del predetto termine, i comuni non possono adottare varianti
al  PRG,  fatte  salve  quelle  che  derivano  dall'attuazione  delle
procedure  eccezionali  di  cui  al  titolo  IV  e  le  varianti rese
necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I comuni possono,
in  ogni  caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui
all'Art. 14, comma 1, lettera c).».
    4.  Dopo  il  comma 4.2  dell'Art.  13  della  legge regionale n.
11/1998, come introdotto dal comma 3, e' inserito il seguente:
    «4.3  I  comuni definiscono con la Regione i tempi e le modalita'
mediante  i  quali  procedere  all'adeguamento  dei  PRG,  attraverso
apposito   accordo   da   stipularsi   in   sede   di  conferenza  di
pianificazione,  il  cui  schema  generale  e'  definito dalla giunta
regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.».
    5.  Dopo il comma 4.3 dell'Art. 13 della legge regionale 11/1998,
come introdotto dal comma 4, e' inserito il seguente:
    «4.4 I comuni possono adottare le varianti non sostanziali al PRG
e  le  modifiche  non  costituenti  variante di cui, rispettivamente,
all'Art. 14, comma 1, lettere b) e c), le varianti al PRG determinate
dai  piani  urbanistici  di  dettaglio  di iniziativa pubblica di cui
all'Art.  48, commi 5 e 6, le varianti al PRG nelle zone territoriali
di  tipo A determiniate dalla normativa di attuazione di cui all'Art.
52,  comma  3, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle
procedure  eccezionali  di  cui  al  titolo  IV  e alle varianti rese
necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, se dimostrano, in
sede  di approvazione dell'accordo di cui al comma 4.3 da parte della
Regione:
      a) di  avere  avviato  le attivita' necessarie per la redazione
della  bozza  di  variante  sostanziale  al  PRG, come definite nello
schema generale di accordo di cui al comma 4.3;
      b) di  disporre delle cartografie degli ambiti inedificabili di
cui agli articoli 35, 36 e 37, ancorche' in forma di bozza.».
    6.  Dopo il comma 4.4 dell'Art. 13 della legge regionale 11/1998,
come introdotto dal comma 5, e' inserito il seguente:
    «4.5  Il  mancato  rispetto degli accordi e dei termini stabiliti
nell'accordo  di  cui  al  comma 4.3,  accertato secondo le procedure
definite  nell'accordo  stesso,  comporta per il comune il divieto di
adottare  qualunque  variante  al  PRG  fino alla presentazione della
bozza  di  variante  sostanziale,  fatte  salve  quelle  che derivano
dall'attuazione  delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le
varianti  rese  necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I
comuni  possono,  in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti
variante di cui all'Art. 14, comma 1, lettera c).».