(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 45 del 31 ottobre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'Art. 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 1. Il comma 4 dell'Art. 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e' sostituito dal seguente: «4. I comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno provveduto all'adeguamento di cui al comma 1 non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'Art. 14, comma 1, lettera c).». 2. Dopo il comma 4 dell'Art. 13 della legge regionale 11/1998, come sostituito dal comma 1, e' inserito il seguente: «4.1 Dalla data di trasmissione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica della bozza di variante sostanziale al PRG, i comuni possono adottare, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, quelle di seguito elencate, sempre che le stesse siano coerenti con la bozza di variante al PRG: a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'Art. 14, comma 1, lettere b)e c); b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pubblica di cui all'Art. 48, commi 5 e 6; c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'Art. 52, comma 3.». 3. Dopo il comma 4.1 dell'Art. 13 della legge regionale 11/1998, come introdotto dal comma 2, e' inserito il seguente: «4.2 Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per la valutazione della bozza di variante sostanziale al PRG da parte della conferenza di pianificazione di cui all'Art. 15, comma 3, i comuni adottano il testo preliminare della variante; nell'ipotesi di mancato rispetto del predetto termine, i comuni non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'Art. 14, comma 1, lettera c).». 4. Dopo il comma 4.2 dell'Art. 13 della legge regionale n. 11/1998, come introdotto dal comma 3, e' inserito il seguente: «4.3 I comuni definiscono con la Regione i tempi e le modalita' mediante i quali procedere all'adeguamento dei PRG, attraverso apposito accordo da stipularsi in sede di conferenza di pianificazione, il cui schema generale e' definito dalla giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.». 5. Dopo il comma 4.3 dell'Art. 13 della legge regionale 11/1998, come introdotto dal comma 4, e' inserito il seguente: «4.4 I comuni possono adottare le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'Art. 14, comma 1, lettere b) e c), le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica di cui all'Art. 48, commi 5 e 6, le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determiniate dalla normativa di attuazione di cui all'Art. 52, comma 3, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, se dimostrano, in sede di approvazione dell'accordo di cui al comma 4.3 da parte della Regione: a) di avere avviato le attivita' necessarie per la redazione della bozza di variante sostanziale al PRG, come definite nello schema generale di accordo di cui al comma 4.3; b) di disporre delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37, ancorche' in forma di bozza.». 6. Dopo il comma 4.4 dell'Art. 13 della legge regionale 11/1998, come introdotto dal comma 5, e' inserito il seguente: «4.5 Il mancato rispetto degli accordi e dei termini stabiliti nell'accordo di cui al comma 4.3, accertato secondo le procedure definite nell'accordo stesso, comporta per il comune il divieto di adottare qualunque variante al PRG fino alla presentazione della bozza di variante sostanziale, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'Art. 14, comma 1, lettera c).».