Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 43 del 26 ottobre 2006)

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;
    Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8;
    Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. 59 - 4076 del
17 ottobre 2006;
                                Emana
il seguente regolamento:
    Regolamento  regionale recante: «Attuazione della legge regionale
7  febbraio  2006,  n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e
supporto all'attivita' degli enti locali piemontesi)».
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   La  Regione  Piemonte,  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'Art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (disposizioni
in  materia  di  collaborazione  e  supporto all'attivita' degli enti
locali  piemontesi),  assicura  un  servizio gratuito di consulenza a
favore  degli  enti  locali  piemontesi, singoli od associati, che ne
facciano   richiesta,   con  priorita'  per  quelli  con  popolazione
inferiore  ai  cinquemila  abitanti, finalizzato a fornire preventivi
elementi  di  studio,  valutazione  e  pareri  preventivi  su aspetti
problematici  derivanti dall'applicazione, sul loro territorio, della
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
    2.  In  particolare  l'attivita'  di cui al comma 1 e' rivolta ad
offrire  le  idonee  determinazioni in merito all'adozione di atti di
notevole complessita' o che attengano a questioni nuove o controverse
dell'attivita' amministrativa di loro competenza.