Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 26 ottobre 2006) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 59 - 4076 del 17 ottobre 2006; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attivita' degli enti locali piemontesi)». Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto dall'Art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attivita' degli enti locali piemontesi), assicura un servizio gratuito di consulenza a favore degli enti locali piemontesi, singoli od associati, che ne facciano richiesta, con priorita' per quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, finalizzato a fornire preventivi elementi di studio, valutazione e pareri preventivi su aspetti problematici derivanti dall'applicazione, sul loro territorio, della normativa regionale, nazionale e comunitaria. 2. In particolare l'attivita' di cui al comma 1 e' rivolta ad offrire le idonee determinazioni in merito all'adozione di atti di notevole complessita' o che attengano a questioni nuove o controverse dell'attivita' amministrativa di loro competenza.