(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 27 settembre 2006) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), come modificato dall'Art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), che autorizza l'amministrazione regionale a concedere alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) i contributi di cui all'Art. 5, comma 16, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), per l'attuazione degli interventi ivi previsti, relativi all'installazione di ascensori, negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER regionali in regime di edilizia sovvenzionata; Considerato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 52 dell'Art. 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, come modificato dall'Art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, a detti interventi si applicano le modalita' ed i criteri fissati dall'Art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale n. 4/2001; Considerato, altresi', che per le finalita' previste dal comma 52 dell'Art. 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, e' stato autorizzato il limite di impegno decennale di 140.000 euro a decorrere dall'anno 2006 e il limite di impegno decennale di 130.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 680.000 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2009 al 2016 a carico delle corrispondenti unita' previsionali di base dei bilanci per gli anni successivi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati; Considerato, inoltre, che i criteri e le modalita' per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi devono essere disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e ritenuto, pertanto, di provvedere alla sua emanazione; Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'Art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e dall'Art. 6, commi 52 e 53 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, come modificato dall'Art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata», predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici; Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione, legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1938 del 25 agosto 2006; Decreta: E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'Art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), e dall'Art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), come modificato dall'Art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 5 settembre 2006 ILLY