(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
  della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 27 settembre 2006)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  l'Art.  6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio
2006,  n.  2  (legge  finanziaria 2006), come modificato dall'Art. 4,
comma 21,  della  legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento
del  bilancio  2006  e  2006-2008),  che  autorizza l'amministrazione
regionale  a  concedere  alle  aziende  territoriali  per  l'edilizia
residenziale  (A.T.E.R.)  i  contributi  di cui all'Art. 5, comma 16,
della  legge  regionale  26 febbraio  2001,  n.  4 (legge finanziaria
2001),  per  l'attuazione  degli  interventi  ivi  previsti, relativi
all'installazione    di    ascensori,   negli   edifici   nei   quali
la maggioranza  degli  alloggi  sia  gestita  dalle ATER regionali in
regime di edilizia sovvenzionata;
    Considerato  che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  comma 52
dell'Art.  6,  della  legge  regionale  18 gennaio  2006,  n. 2, come
modificato  dall'Art.  4,  comma 21,  della legge regionale 21 luglio
2006,  n.  12,  a  detti  interventi  si  applicano le modalita' ed i
criteri  fissati dall'Art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale
n. 4/2001;
    Considerato, altresi', che per le finalita' previste dal comma 52
dell'Art.  6  della  legge  regionale 18 gennaio 2006, n. 2, e' stato
autorizzato  il  limite  di  impegno  decennale  di  140.000  euro  a
decorrere  dall'anno 2006 e il limite di impegno decennale di 130.000
euro  a  decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 680.000
euro  relativo  alle annualita' autorizzate per gli anni 2006-2008, a
carico  dell'unita' previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo
3319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere
relativo  alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2009 al 2016 a
carico  delle  corrispondenti unita' previsionali di base dei bilanci
per  gli  anni successivi, con riferimento ai corrispondenti capitoli
dei documenti tecnici agli stessi allegati;
    Considerato,  inoltre,  che  i  criteri  e  le  modalita'  per la
determinazione,  concessione  ed  erogazione  dei  contributi  devono
essere  disciplinati  da  apposito regolamento, ai sensi dell'Art. 30
della  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7, e ritenuto, pertanto, di
provvedere alla sua emanazione;
    Visto  il  testo del «Regolamento recante criteri e modalita' per
la  concessione  di  contributi  pluriennali,  previsti  dall'Art. 5,
commi da  16  a  20,  della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e
dall'Art.  6, commi 52 e 53 della legge regionale 18 gennaio 2006, n.
2,  come  modificato  dall'Art.  4,  comma 21,  della legge regionale
21 luglio 2006, n. 12, per l'installazione di ascensori negli edifici
nei  quali  la maggioranza  degli  alloggi sia gestita dalle A.T.E.R.
regionali  in  regime  di  edilizia sovvenzionata», predisposto dalla
direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
    Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione, legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1938 del
25 agosto 2006;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione di contributi pluriennali, previsti dall'Art. 5, commi da
16  a  20,  della  legge  regionale  26 febbraio  2001,  n.  4 (legge
finanziaria  2001),  e  dall'Art.  6,  commi 52  e  53,  della  legge
regionale  18 gennaio  2006,  n.  2  (legge  finanziaria  2006), come
modificato  dall'Art.  4,  comma 21,  della legge regionale 21 luglio
2006,  n.  12  (assestamento  del  bilancio  2006  e  2006-2008), per
l'installazione  di  ascensori negli edifici nei quali la maggioranza
degli  alloggi  sia  gestita  dalle  A.T.E.R.  regionali in regime di
edilizia sovvenzionata», nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 5 settembre 2006
                                ILLY