IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 dello statuto;
    Vista   la  legge  regionale  9 marzo  2006,  n.  9  (istituzione
dell'elenco   regionale   dei   laboratori   che  effettuano  analisi
nell'ambito   delle  procedure  di  analisi  di  autocontrollo  delle
industrie   alimentari),   che  rinvia  al  relativo  regolamento  di
attuazione   la   definizione   della  procedura  di  iscrizione  dei
laboratori  nell'elenco  regionale,  nonche'  l'individuazione  delle
modalita'  e  dei  termini  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di
controllo   sul   mantenimento  dei  requisiti  minimi  previsti  per
l'iscrizione;
    Vista  la  preliminare decisione della giunta regionale 17 luglio
2006,  n.  21  adottata previa acquisizione dei pareri del presidente
del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture
di  cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa, ai
fini   dell'acquisizione  del  parere,  alla  commissione  consiliare
competente  in  materia  di  sanita'  ai sensi dell'Art. 42, comma 2,
dello statuto regionale;
    Dato  atto che la commissione consiliare competente in materia di
sanita'  nella  seduta  del  27 settembre  2006  ha  espresso  parere
favorevole con raccomandazioni;
    Dato    atto    dell'accoglimento    parziale    delle   suddette
raccomandazioni;
    Preso   atto   delle   osservazioni   presentate   al  tavolo  di
concertazione generale nella seduta dell'11 ottobre 2006;
    Vista la deliberazione della giunta regionale 23 ottobre 2006, n.
770  che  approva  il regolamento di attuazione della legge regionale
9 marzo  2006, n. 9 (istituzione dell'elenco regionale dei laboratori
che  effettuano  analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo
delle industri alimentari);
                               Emana:
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1. Il presente regolamento disciplina:
      a) la   procedura   di  iscrizione  nell'elenco  regionale  dei
laboratori  che  effettuano  analisi  nell'ambito  delle procedure di
autocontrollo   delle  industrie  alimentari  istituito  dalla  legge
regionale  9 marzo  2006, n. 9 (istituzione dell'elenco regionale dei
laboratori  che  effettuano  analisi  nell'ambito  delle procedure di
autocontrollo delle industrie alimentari);
      b) la  documentazione  necessaria  ai  fini della presentazione
della domanda e l'importo dovuto per l'iscrizione nell'elenco stesso;
      c) le  modalita' ed i termini per lo svolgimento delle funzioni
di controllo e vigilanza.