(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 7 novembre 2006) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2 e 66, comma 3 dello statuto; Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), e sue successive modifiche e integrazione, ed in particolare l'Art. 16, comma 2 che stabilisce che con regolamento regionale sono disciplinate le procedure e le modalita' tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente concernenti piani e programmi regionali di cui all'Art. 10 della legge regionale sopra richiamata; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 28 novembre 2005, n. 16 adottata previa acquisizione dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali, e trasmessa, ai fini dell'acquisizione dei pareri, alla commissione consiliare «Affari istituzionali» ai sensi dell'Art. 42, comma 2, dello statuto regionale e al consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'Art. 66, comma 3, dello statuto regionale; Preso atto del parere del comitato tecnico della programmazione e dei pareri delle competenti strutture ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003; Dato atto del parere favorevole del consiglio delle autonomie locali del 12 dicembre 2005; Dato atto che la commissione consiliare competente, nella seduta del 12 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni; Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalla commissione consiliare suddetta; Dato atto della comunicazione al tavolo di concertazione generale effettuata in data 26 settembre 2006; Vista la deliberazione della giunta regionale 30 ottobre 2006, n. 798 che approva il regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'Art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale) e dell'Art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio); Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalita' tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata degli strumenti di programmazione regionale e le relative forme di partecipazione, in attuazione di quanto disposto: a) dall'Art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), cosi' come modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61; b) dall'Art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio), relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale di competenza della Regione. 2. Il presente regolamento disciplina altresi', in attuazione delle disposizioni richiamate al comma 1, le procedure e le modalita' tecniche per l'effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti di programmazione regionale e le relative forme di consultazione, secondo quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: a) ai piani e programmi pluriennali di cui all'Art. 10 della legge regionale n. 49/1999, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 8 per gli strumenti di pianificazione territoriale; b) ai piani e programmi di attuazione della disciplina comunitaria e nazionale, in quanto compatibili.