(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Disposizioni in materia di bonifiche
    1.  Le  procedure operative ed amministrative di cui all'Art. 242
del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152 (norme in materia
ambientale)  e  successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite
ai  comuni in relazione agli eventi potenzialmente inquinanti su aree
ricadenti  nel  territorio comunale di competenza ed alle province in
relazione  agli  eventi potenzialmente inquinanti su aree comprese in
territori sovra comunali.
    2.  La  giunta  regionale,  nelle more dell'adeguamento normativo
previsto dall'Art. 265 del decreto legislativo n. 132/2006, definisce
i criteri, le metodologie e le attivita' relative alla certificazione
di  cui  all'Art.  242,  comma 13 e all'Art. 248, comma 2 del decreto
legislativo n. 152/2006.