(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di bonifiche 1. Le procedure operative ed amministrative di cui all'Art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite ai comuni in relazione agli eventi potenzialmente inquinanti su aree ricadenti nel territorio comunale di competenza ed alle province in relazione agli eventi potenzialmente inquinanti su aree comprese in territori sovra comunali. 2. La giunta regionale, nelle more dell'adeguamento normativo previsto dall'Art. 265 del decreto legislativo n. 132/2006, definisce i criteri, le metodologie e le attivita' relative alla certificazione di cui all'Art. 242, comma 13 e all'Art. 248, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006.