(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 66
                        del 22 novembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Abruzzo,  nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti  dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive modifiche
e  integrazioni,  disciplina la raccolta e la commercializzazione dei
funghi  epigei spontanei in considerazione della loro importanza come
componenti  insostituibili  ed equilibratori degli ecosistemi e della
loro  rilevanza  per  l'economia  delle zone montane. Con la presente
legge la Regione intende:
      a) salvaguardare la salute dei cittadini;
      b) conservare  negli  ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale
dei funghi tutelandone la propagazione;
      c) evitare  gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla
distruzione delle specie per l'eccessivo impatto antropico;
      d) assicurare la valorizzazione delle risorse naturali.