(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Abruzzo n. 68 del 29 novembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Sostituzione  dell'Art. 3 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 41
(disciplina  per  le  nomine  di  competenza  della  Regione  per  il
                     conferimento di incarichi).
    1. L'Art. 3 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 41, e' cosi'
sostituito:
    «Art.  3.  -  1.  Ad  esclusione  di  quelle  di  competenza  del
Presidente  della  giunta  regionale,  le  nomine di competenza della
giunta  regionale  e  dell'Ufficio  di  Presidenza del Consiglio sono
effettuate   su   designazione   dei  capigruppo.  In  assenza  della
designazione la nomina e' nulla.
    2.   Il   Consiglio  regionale,  a  mezzo  della  commissione  di
vigilanza,  effettua  la vigilanza sulla puntuale osservanza da parte
dei  rispettivi  organi, dei criteri di cui all'Art. 1 della presente
legge; a tal fine puo' chiedere ulteriori informazioni sulle nomine e
designazioni e sui criteri di scelta fra i candidati».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
      L'Aquila, 15 novembre 2006
                              DEL TURCO