(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 7 dicembre 2006) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli art. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 00-0000 del 4 dicembre 2006. Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Modifiche all'Art. 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne). Relazione In attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61, con il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sono state disciplinate le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate o altre tipologie di condotte separate (capo I), nonche' i casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici (capo II). Dopo una primissima fase di applicazione della normativa regionale, con il successivo regolamento 2 agosto 2006 n. 7/R sono state apportate alla medesima le modifiche richieste dalle Autorita' chiamate a darvi applicazione e da alcune Associazioni di categoria, con particolare riferimento alla piu' precisa definizione delle superfici scolanti e alla piu' puntuale delimitazione dell'ambito di applicazione del Capo II, finalizzata a circoscrivere l'applicazione delle conseguenti disposizioni alle fattispecie di un maggiore rilievo. L'Unione petrolifera e le Associazioni APS Piemonte (Organizzazione Produttori Suini Piemonte) e ASPROAVIC (Associazione produttori di avicoli, conigli e uova) con note rispettivamente del 29 settembre 2006 e 17 ottobre 2006 hanno peraltro richiesto di prorogare i termini previsti per la presentazione dei Piani di gestione e di prevenzione, in ragione dell'elevato numero di impianti soggetti ai relativi obblighi e degli approfondimenti tecnici che le imprese devono affrontare per darvi compiuto adempimento. Ritenendo accoglibili le istanze di proroga pervenute, l'allegato regolamento apporta le conseguenti modifiche all'Art. 10 del regolamento in questione, prorogando di mesi sei i termini ivi previsti. Attese le ricadute sulle competenze degli enti locali, il testo del regolamento e' stato sottoposto alla Conferenza regionale delle risorse idriche di cui alla legge n. 13/1997, che in merito si e' espressa favorevolmente nella seduta dell'8 novembre 2006. In considerazione del fatto che il termine di cui all'Art. 10, comma 1, lettere b) e c) e' gia' scaduto, l'allegato regolamento e' dichiarato urgente ai sensi dell'Art. 27 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Regolamento regionale recante: «Modifiche all'Art. 10 del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne). Art. 1. Modifiche all'Art. 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R 1. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'Art. 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R le parole: «31 ottobre 2006», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2007». 2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dal 1° novembre 2006. 3. Al comma 2 dell'Art. 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R le parole: «31 dicembre 2006», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».