(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del
                          7 dicembre 2006)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visti gli art. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
    Visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 00-0000 del
4 dicembre 2006.
                                Emana

il seguente regolamento:

    Regolamento   regionale   recante:  «Modifiche  all'Art.  10  del
regolamento  regionale  20 febbraio  2006,  n.  1/R (Disciplina delle
acque  meteoriche  di  dilavamento  e delle acque di lavaggio di aree
esterne).

                              Relazione

    In  attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61, con
il   regolamento  regionale  20 febbraio  2006,  n.  1/R  sono  state
disciplinate le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche
di   dilavamento  provenienti  da  reti  fognarie  separate  o  altre
tipologie  di  condotte separate (capo I), nonche' i casi in cui puo'
essere  richiesto  che  le acque di prima pioggia e di lavaggio delle
aree  esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti
di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle
attivita'  svolte,  vi  sia il rischio di dilavamento dalle superfici
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio  per  il  raggiungimento  degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici (capo II).
    Dopo   una   primissima  fase  di  applicazione  della  normativa
regionale,  con  il  successivo regolamento 2 agosto 2006 n. 7/R sono
state  apportate alla medesima le modifiche richieste dalle Autorita'
chiamate  a darvi applicazione e da alcune Associazioni di categoria,
con  particolare  riferimento  alla  piu'  precisa  definizione delle
superfici  scolanti e alla piu' puntuale delimitazione dell'ambito di
applicazione  del Capo II, finalizzata a circoscrivere l'applicazione
delle  conseguenti  disposizioni  alle  fattispecie  di  un  maggiore
rilievo.
    L'Unione    petrolifera    e   le   Associazioni   APS   Piemonte
(Organizzazione  Produttori Suini Piemonte) e ASPROAVIC (Associazione
produttori  di  avicoli, conigli e uova) con note rispettivamente del
29 settembre  2006  e  17 ottobre  2006  hanno  peraltro richiesto di
prorogare  i  termini  previsti  per  la  presentazione  dei Piani di
gestione e di prevenzione, in ragione dell'elevato numero di impianti
soggetti  ai relativi obblighi e degli approfondimenti tecnici che le
imprese devono affrontare per darvi compiuto adempimento.
    Ritenendo accoglibili le istanze di proroga pervenute, l'allegato
regolamento   apporta   le  conseguenti  modifiche  all'Art.  10  del
regolamento  in  questione,  prorogando  di  mesi  sei  i termini ivi
previsti.
    Attese  le  ricadute sulle competenze degli enti locali, il testo
del  regolamento  e' stato sottoposto alla Conferenza regionale delle
risorse  idriche  di  cui  alla legge n. 13/1997, che in merito si e'
espressa favorevolmente nella seduta dell'8 novembre 2006.
    In  considerazione  del  fatto che il termine di cui all'Art. 10,
comma 1,  lettere b)  e c) e' gia' scaduto, l'allegato regolamento e'
dichiarato urgente ai sensi dell'Art. 27 dello Statuto ed entrera' in
vigore  il  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    Regolamento   regionale   recante:  «Modifiche  all'Art.  10  del
Regolamento  regionale  20 febbraio  2006,  n.  1/R (Disciplina delle
acque  meteoriche  di  dilavamento  e delle acque di lavaggio di aree
esterne).
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art. 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n.
                                 1/R

    1.  Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'Art. 10 del regolamento
regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R le parole: «31 ottobre 2006», sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2007».
    2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dal 1° novembre
2006.
    3.  Al comma 2 dell'Art. 10 del regolamento regionale 20 febbraio
2006,  n.  1/R  le  parole: «31 dicembre 2006», sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2007».