(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia
                      n. 34 del 14 luglio 2006)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto lo Statuto della Regione;
    Visto  il  testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e
dell'amministrazione  della  Regione siciliana, approvato con decreto
presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'Art. 2;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1998, n.
28:  «Regolamento  di  esecuzione  dell'Art.  1, comma 5, della legge
regionale   11 maggio   1993,   n.  15,  concernente  i  compensi  da
corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri
enti   pubblici   regionali   per   la  partecipazione  ad  organismi
collegiali»;
    Visto  l'Art.  24  della  legge  regionale 7 agosto 1997, n. 30 e
successive modifiche;
    Ritenuto  di  dover includere nel predetto decreto del Presidente
della  Regione  29 giugno  1998, n. 28, i Comitati per la valutazione
dei  progetti  formativi  ed occupazionali ex Art. 24, comma 1, della
legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche;
    Udito  il  consiglio  di  giustizia amministrativa per la Regione
siciliana  che nell'adunanza del 31 gennaio 2006 ha reso il parere n.
841/2005;
    Vista  la deliberazione della giunta regionale n. 91 dell'8 marzo
2006;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  All'Art. 1 del decreto del Presidente della Regione 29 giugno
1998, n. 28, recante «Regolamento di esecuzione dell'Art. 1, comma 5,
della  legge  regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente i compensi
da  corrispondere  ai  dipendenti dell'Amministrazione regionale e di
altri  enti  pubblici  regionali  per  la partecipazione ad organismi
collegiali» nella rubrica «H) Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza     sociale,     della    formazione    professionale    e
dell'emigrazione», dopo il n. 13 e' aggiunto il seguente:
    «14)  Comitati  per  la  valutazione  dei  progetti  formativi ed
occupazionali  ex  Art.  24,  comma 1, della legge regionale 7 agosto
1997,  n.  30:  tre  funzionari direttivi interni all'amministrazione
regionale,  le  cui  mansioni e i compiti istituzionalmente espletati
non siano attinenti alla attivita' dei comitati».