(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 56
                         del 7 dicembre 2006
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Costituzione di una seconda commissione di gara
        presso le sezioni provinciali dell'ufficio regionale
    1.  All'Art.  7-ter  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto  dall'Art.  5  della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive  modifiche e integrazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i
seguenti commi:
    «9-bis. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di
indifferibile  necessita'  ed  urgenza  di  espletamento  di  gara in
ragione   delle   richieste   pervenute,   costituisce   una  seconda
commissione  di  gara,  la  cui  composizione  e' pubblicata sul sito
internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
        9-ter.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nell'ipotesi
della  costituzione  di  una  seconda  commissione  di  gara,  le due
commissioni sono cosi' composte:
      a) la prima:
        1)  dal componente di cui alla lettera a) del comma 9, che la
presiede;
        2)  da  un  dirigente della segreteria tecnico-amministrativa
della sezione provinciale;
        3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 9;
      b) la seconda:
        1)  dal componente di cui alla lettera b) del comma 9, che la
presiede;
        2)     da     un    altro    dirigente    della    segreteria
tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
        3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 9.
      9-quater.   Nessun   ulteriore   compenso   e'  dovuto  per  la
partecipazione  alla  seconda  commissione  costituita  ai  sensi del
comma 9-bis.».
    2.  Alla fine del comma 13 dell'Art. 7-ter della legge 11febbraio
1994,  n.  109,  come  introdotto  dall'Art.  5 della legge regionale
2 agosto  2002,  n.  7  e  successive  modifiche e integrazioni, sono
aggiunte le parole:
      «fatto salvo quanto previsto dal comma 9-bis».
    3.  Al  comma 16 dell'Art. 7-ter della legge 11 febbraio 1994, n.
109,  come  introdotto  dalla  legge  regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive  modifiche  e  integrazioni, dopo le parole «ai componenti
delle commissioni sono aggiunte le parole «di cui ai commi 9 e 10 del
presente articolo».