(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 56 del 7 dicembre 2006 L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Costituzione di una seconda commissione di gara presso le sezioni provinciali dell'ufficio regionale 1. All'Art. 7-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'Art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi: «9-bis. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessita' ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione e' pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. 9-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, le due commissioni sono cosi' composte: a) la prima: 1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 9, che la presiede; 2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale; 3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 9; b) la seconda: 1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 9, che la presiede; 2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale; 3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 9. 9-quater. Nessun ulteriore compenso e' dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 9-bis.». 2. Alla fine del comma 13 dell'Art. 7-ter della legge 11febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'Art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 9-bis». 3. Al comma 16 dell'Art. 7-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole «ai componenti delle commissioni sono aggiunte le parole «di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo».