(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del
                          22 novembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifiche all'Art. 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990,
n.  32 «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi
       alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi».

    1.  L'Art.  15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n.
32  «Disciplina  degli  interventi  regionali per i servizi educativi
alla  prima  infanzia: asili nido e servizi innovativi» e' sostituito
dal seguente:
    «1.  Il  personale addetto alla funzione educativa deve essere in
possesso  del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna
o  di  vigilatrice  d'infanzia  o  di  assistente per l'infanzia o di
dirigente  di  comunita'  o  del  diploma  di laurea in scienze della
formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque
di  un  diploma  di  scuola media superiore o di un diploma di laurea
idonei allo svolgimento dell'attivita' socio-psico-pedagogica».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 18 novembre 2005
                                GALAN