(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del 22 novembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'Art. 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi». 1. L'Art. 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi» e' sostituito dal seguente: «1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunita' o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attivita' socio-psico-pedagogica». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 18 novembre 2005 GALAN