(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del 22 novembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 817/2004 del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il termine per la osservanza dei requisiti di competenza professionale, redditivita' economica e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all'allegato 2 «Documento normativo di integrazione» del Piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione del Veneto (2000 - 2006) previsto dal primo bando e dal secondo bando del Piano di sviluppo rurale, Misura 1 «Investimento nelle aziende agricole» e Misura 2 «Insediamento dei giovani in agricoltura» e dai bandi approvati nella fase di passaggio al PSR 2000-2006 anche se gia' intervenuto il provvedimento di revoca, e' di cinque anni dalla data dell'insediamento dell'attivita' dei giovani agricoltori beneficiari. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 18 novembre 2005 GALAN