(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del
                          22 novembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Ai  sensi  dell'art.  3 e dell'art. 4 del Regolamento (CE) n.
817/2004  del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del
regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  Consiglio  sul  sostegno  allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di  garanzia  (FEAOG),  il termine per la osservanza dei requisiti di
competenza  professionale,  redditivita'  economica  e  dei requisiti
minimi  in  materia  di ambiente, igiene e benessere degli animali di
cui all'allegato 2 «Documento normativo di integrazione» del Piano di
sviluppo rurale (PSR) della Regione del Veneto (2000 - 2006) previsto
dal  primo  bando  e  dal secondo bando del Piano di sviluppo rurale,
Misura   1   «Investimento   nelle   aziende  agricole»  e  Misura  2
«Insediamento dei giovani in agricoltura» e dai bandi approvati nella
fase  di  passaggio  al  PSR  2000-2006  anche se gia' intervenuto il
provvedimento   di   revoca,   e'   di   cinque   anni   dalla   data
dell'insediamento dell'attivita' dei giovani agricoltori beneficiari.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 18 novembre 2005
                                GALAN