(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 29 novembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento dei commi 4-bis e 4-ter nell'Art. 6 della legge regionale n. 17/2006 1. Dopo il comma 4 dell'Art. 6 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilita' sociale delle imprese), sono inseriti i seguenti: «4-bis. Possono partecipare alla CER, previo accordo con i ministeri competenti, un rappresentante designato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed un rappresentante designato dalla Direzione regionale del Ministero del lavoro. 4-ter. Possono partecipare alla CER, previo accordo con le universita' competenti, un rappresentante designato dall'Universita' degli studi di Firenze, un rappresentante designato dall'Universita' degli studi di Pisa ed un rappresentante designato dall'Universita' degli studi di Siena.».