(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Toscana n. 35 del 29 novembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Inserimento dei commi 4-bis e 4-ter nell'Art. 6 della legge regionale
                             n. 17/2006
    1.  Dopo  il  comma  4 dell'Art. 6 della legge regionale 8 maggio
2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilita' sociale delle
imprese), sono inseriti i seguenti:
    «4-bis.  Possono  partecipare  alla  CER,  previo  accordo  con i
ministeri   competenti,  un  rappresentante  designato  dall'Istituto
nazionale  di  previdenza sociale (INPS), un rappresentante designato
dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro   (INAIL)  ed  un  rappresentante  designato  dalla  Direzione
regionale del Ministero del lavoro.
    4-ter.  Possono  partecipare  alla  CER,  previo  accordo  con le
universita'  competenti, un rappresentante designato dall'Universita'
degli  studi di Firenze, un rappresentante designato dall'Universita'
degli  studi  di Pisa ed un rappresentante designato dall'Universita'
degli studi di Siena.».