(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 58 del
                          18 dicembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Finalita' ed obiettivi

    1.  La  Regione Campania, in linea con gli ideali e gli obiettivi
della  convenzione  europea  del  paesaggio,  con  la  presente legge
persegue  le  finalita'  della  conoscenza, della salvaguardia, della
valorizzazione  delle  tipologie di architettura rurale tradizionali,
quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti sul
territorio  campano  che  costituiscono  testimonianza  dell'economia
rurale tradizionale e, pertanto, fattore imprescindibile nel percorso
di   promozione  e  pianificazione  della  protezione  del  paesaggio
campano,  con  particolare  attenzione  al  riconoscimento del valore
anche ai paesaggi ordinari.
    2. La presente legge persegue, in particolare, l'obiettivo di:
      a) individuare e analizzare le tipologie di architettura rurale
tradizionale,  anche  attraverso  la definizione delle tipologie piu'
ricorrenti  dei  materiali  e delle tecniche costruttive adoperate in
relazione al contesto paesaggistico-ambientale in cui sono allocate;
      b) effettuare  il  censimento  e il monitoraggio del patrimonio
rurale tradizionale presente nel territorio campano;
      c) promuovere    la    conoscenza    dell'architettura   rurale
tradizionale       attraverso       le       sue      caratteristiche
storiche-antropologiche,  architettoniche,  paesaggistico-ambientali,
sociali ed economiche;
      d) promuovere  il  risanamento  conservativo, il restauro ed il
recupero funzionale dei manufatti rurali;
      e) individuare  le  forme  di  incentivi volti al perseguimento
delle finalita' di cui alle lettere b), c) e d);
      f) integrare   e  rafforzare  le  azioni  di  pianificazione  e
programmazione  di  recupero  rurale  e  paesaggistico, come previsto
dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.