(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 58 del 18 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed obiettivi 1. La Regione Campania, in linea con gli ideali e gli obiettivi della convenzione europea del paesaggio, con la presente legge persegue le finalita' della conoscenza, della salvaguardia, della valorizzazione delle tipologie di architettura rurale tradizionali, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti sul territorio campano che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale e, pertanto, fattore imprescindibile nel percorso di promozione e pianificazione della protezione del paesaggio campano, con particolare attenzione al riconoscimento del valore anche ai paesaggi ordinari. 2. La presente legge persegue, in particolare, l'obiettivo di: a) individuare e analizzare le tipologie di architettura rurale tradizionale, anche attraverso la definizione delle tipologie piu' ricorrenti dei materiali e delle tecniche costruttive adoperate in relazione al contesto paesaggistico-ambientale in cui sono allocate; b) effettuare il censimento e il monitoraggio del patrimonio rurale tradizionale presente nel territorio campano; c) promuovere la conoscenza dell'architettura rurale tradizionale attraverso le sue caratteristiche storiche-antropologiche, architettoniche, paesaggistico-ambientali, sociali ed economiche; d) promuovere il risanamento conservativo, il restauro ed il recupero funzionale dei manufatti rurali; e) individuare le forme di incentivi volti al perseguimento delle finalita' di cui alle lettere b), c) e d); f) integrare e rafforzare le azioni di pianificazione e programmazione di recupero rurale e paesaggistico, come previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.