(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 50 del 12 dicembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
     Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti

    1.  Dopo  il  comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale 19 luglio
1998,  n.  6,  come  sostituito  dall'Art.  8  della  legge regionale
21 dicembre 2004, n. 5, sono inseriti i seguenti commi:
    «1-bis.  A decorrere dal 2006 e fino all'istituzione dei fondi di
cui  al comma 1 le province autonome possono, sulla base di programmi
predisposti   dalle   rispettive   giunte  provinciali,  destinare  i
finanziamenti  a  piani  di  investimento  afferenti  alle  strutture
destinate  a  persone  non autosufficienti o per interventi in favore
dei medesimi soggetti.
    1-ter.  Su  richiesta delle province autonome le assegnazioni dei
fondi   di   cui   al   presente   articolo possono  essere  disposte
direttamente anche a favore di enti o organismi cui le province hanno
demandato l'espletamento dei relativi interventi.».