(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 12 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, come sostituito dall'Art. 8 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5, sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. A decorrere dal 2006 e fino all'istituzione dei fondi di cui al comma 1 le province autonome possono, sulla base di programmi predisposti dalle rispettive giunte provinciali, destinare i finanziamenti a piani di investimento afferenti alle strutture destinate a persone non autosufficienti o per interventi in favore dei medesimi soggetti. 1-ter. Su richiesta delle province autonome le assegnazioni dei fondi di cui al presente articolo possono essere disposte direttamente anche a favore di enti o organismi cui le province hanno demandato l'espletamento dei relativi interventi.».