(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 46 del 15 novembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Finalita' e principi generali

    1.  La  presente  legge  disciplina  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  in  materia di beni appartenenti al demanio marittimo
avente  finalita'  turistico-ricreativa,  trasferite dallo Stato alla
Regione   Friuli-Venezia   Giulia   in  attuazione  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   15 gennaio   1987,  n.  469  (Norme
integrative  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia),  nel  rispetto dei principi di adeguatezza e
sussidiarieta', in relazione all'attribuzione delle funzioni, nonche'
dei  principi  di  trasparenza,  non  discriminazione,  pubblicita' e
concorrenza con riferimento alle procedure di concessione.
    2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del
principio  di  sostenibilita'  ambientale, nell'ottica del sostegno e
dello   sviluppo   economico  e  sociale  e  della  pianificazione  e
programmazione.
    3.  Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge
le  funzioni  amministrative  relative  alle  concessioni del demanio
marittimo  facenti  parte  della  laguna  di Grado e Marano di cui al
decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello
Statuto   speciale   della   Regione  Friuli-Venezia  Giulia  per  il
trasferimento  di  beni  del  demanio  idrico e marittimo, nonche' di
funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).
    4. E' esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge la
regolamentazione  dell'uso  delle aree costiere in cui vige il regime
tavolare intestate a soggetti privati e pubblici diversi dallo Stato.