(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 15 novembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e principi generali 1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al demanio marittimo avente finalita' turistico-ricreativa, trasferite dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarieta', in relazione all'attribuzione delle funzioni, nonche' dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicita' e concorrenza con riferimento alle procedure di concessione. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del principio di sostenibilita' ambientale, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo economico e sociale e della pianificazione e programmazione. 3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative relative alle concessioni del demanio marittimo facenti parte della laguna di Grado e Marano di cui al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo). 4. E' esclusa dall'ambito di applicazione della presente legge la regolamentazione dell'uso delle aree costiere in cui vige il regime tavolare intestate a soggetti privati e pubblici diversi dallo Stato.