(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      53 del 27 dicembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto

    1.  La Regione disciplina e promuove le attivita' di agriturismo,
connesse e complementari all'esercizio dell'attivita' agricola, anche
mediante   la  concessione  di  agevolazioni  economiche  dirette  al
miglioramento delle relative aziende, al fine di:
      a) favorire  lo  sviluppo  e  il  riequilibrio  del  territorio
agricolo;
      b) agevolare  la  permanenza  degli imprenditori agricoli nelle
zone  rurali  attraverso  il miglioramento delle condizioni di vita e
l'incremento dei redditi aziendali;
      c) favorire   la   multifunzionalita'   in   agricoltura  e  la
differenziazione dei redditi agricoli;
      d) favorire   la  conservazione  e  la  tutela  del  patrimonio
edilizio  rurale  esistente,  dell'ambiente, delle tradizioni e delle
iniziative culturali del mondo agricolo;
      e) creare   occupazione   per   i  familiari  dell'imprenditore
agricolo;
      f) valorizzare i prodotti agricoli locali;
      g) ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica;
      h) intensificare  i  rapporti  tra  cultura  urbana  e  cultura
rurale.