(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 27 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La Regione disciplina e promuove le attivita' di agriturismo, connesse e complementari all'esercizio dell'attivita' agricola, anche mediante la concessione di agevolazioni economiche dirette al miglioramento delle relative aziende, al fine di: a) favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo; b) agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali; c) favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; d) favorire la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio rurale esistente, dell'ambiente, delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo; e) creare occupazione per i familiari dell'imprenditore agricolo; f) valorizzare i prodotti agricoli locali; g) ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica; h) intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.