(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 48 del 29 novembre 2006)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  l'Art.  6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006,
n.  12,  che  autorizza  l'amministrazione regionale a concedere alle
associazioni  del settore della pesca marittima operanti in Regione e
aventi  rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento
della   spesa  ammissibile  affinche'  provvedano  all'attuazione  di
programmi  di  attivita', ai sensi dell'Art. 20, comma 3, lettera b),
della legge 17 febbraio 1982, n. 41 «Piano per la razionalizzazione e
lo   sviluppo   della   pesca  marittima»,  e  successive  modifiche,
concordati  con  la  medesima, aventi come oggetto l'incremento della
produzione,  la  valorizzazione  dei  prodotti ittici, la difesa e lo
sviluppo  dell'occupazione,  la  gestione  della  fascia  costiera da
realizzare   in  ambiti  territoriali  omogenei,  comprendente  anche
l'autoregolamentazione   delle  attivita'  e  una  positiva  ricaduta
economica e ambientale;
    Considerato  che  la disciplina normativa di cui al predetto Art.
6,    comma 23,   della   legge   regionale   n.   12/2006,   risulta
sostanzialmente sovrapponibile a quella in precedenza stabilita dalla
legge  regionale  20 agosto 2003, n. 14, Art. 6, comma 20, laddove il
successivo  comma 21  espressamente  disponeva  che  i  criteri  e le
modalita' di erogazione dei contributi venissero determinati mediante
apposito regolamento di esecuzione;
    Ritenuta   pertanto   l'opportunita'   di   emanare  un  apposito
regolamento  di  esecuzione  anche  per il predetto Art. 6, comma 23,
della  legge regionale n. 12/2006, i cui interventi e contributi sono
riconducibili  agli  aiuti  di Stato previsti dal regolamento (CE) n.
1595/2004;
    Visto  che il sopracitato Art. 6, comma 23, della legge regionale
n. 12/2006 fa espresso riferimento ai programmi annuali o pluriennali
previsti  dall'Art.  20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio
1982, n. 41;
    Vista  la  delibera del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per
la  programmazione  economica  25 maggio  2000  di  approvazione  del
VI piano  triennale per la pesca e l'acquacoltura 2000-2002, adottato
dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  con decreto
25 maggio 2000;
    Atteso   che  la  citata  delibera  del  C.I.P.E.  definisce  gli
interventi  nazionali  in  favore del settore ittico per l'attuazione
delle misure di competenza previste dal suddetto piano;
    Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  2792/1999  del  consiglio,  del
17 dicembre  1999,  che definisce modalita' e condizioni delle azioni
strutturali  nel settore della pesca, nonche' visti gli «Orientamenti
per   l'esame  degli  aiuti  di  Stato  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura»   della   Commissione  europea,  pubblicati  nella
Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione  europea  serie  C,  n.  229,  del
14 settembre 2004;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  448/2004 della commissione, del
10 marzo  2004,  recante  disposizioni  in  materia di ammissibilita'
delle   spese   concernenti  le  operazioni  cofinanziate  dai  fondi
strutturali;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1198/2006  del  consiglio,  del
27 luglio 2006, relativo al fondo europeo per la pesca;
    Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1595/2004  della  commissione,
dell'8 settembre  2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese   attive  nel  settore  della  produzione,  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti della pesca;
    Considerato che, secondo quanto previsto dall'Art. 3 del predetto
regolamento (CE) n. 1595/2004, i regimi di aiuto sono compatibili con
il  mercato  comune  e sono esentati dall'obbligo di notifica purche'
qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, soddisfi tutte
le  condizioni di cui al medesimo Regolamento 1595/2004, ed inoltre a
condizione  che  il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito
allo  stesso  regolamento  n.  1595/2004,  citandone  il titolo e gli
estremi   di   pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
europea,   ed   infine  a  condizione  che  sia  stata  inviata  alla
commissione una sintesi delle informazioni relative al regime;
    Considerato   che,  secondo  quanto  previsto  dall'Art.  14  del
ripetuto  regolamento  (CE)  n.  1595/2004,  se  il regime prevede la
presentazione  di  una domanda all'autorita' competente, l'aiuto puo'
essere  accordato  solo  dopo  che  il  regime  sia stato istituito e
pubblicato  conformemente al regolamento (CE) n. 1595/2004 e dopo che
sia  stata correttamente presentata domanda di aiuto e che questa sia
stata accolta da parte delle autorita' competenti;
    Considerato  che,  secondo  quanto previsto dall'Art. 16 del piu'
volte citato regolamento n. 1595/2004, almeno dieci giorni lavorativi
prima  dell'entrata  in  vigore  del  regime  di aiuti esentati, deve
essere  trasmessa alla commissione, ai fini della pubblicazione nella
Gazzetta   ufficiale   dell'Unione   europea,   una   sintesi   delle
informazioni  relative  a  tale  regime  secondo  il  modello  di cui
all'allegato  1  del  regolamento  stesso,  che  entro  cinque giorni
lavorativi  dalla  data di ricevimento di tale sintesi la commissione
ne conferma l'avvenuto ricevimento e la pubblica su Internet, e che a
decorrere  dall'entrata  in  vigore  del regime di aiuti le autorita'
competenti  pubblicano su Internet il testo integrale di detto regime
di aiuti;
    Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso»;
    Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione;
    Su conforme deliberazione della giunta regionale 27 ottobre 2006,
n. 2566;
                              Decreta:

    1.  E'  approvato  il  «Regolamento  di  esecuzione  dell'Art. 6,
comma 23,  della  legge  regionale  21 luglio  2006,  n.  12, recante
criteri   e   modalita'   per   la  concessione  di  contributi  alle
associazioni  del  settore  della pesca marittima operanti in Regione
per  l'attuazione  di  programmi  di attivita' ai sensi dell'Art. 20,
comma 3,   lettera b),   della  legge  17 febbraio  1982,  n.  41,  e
successive  modifiche»,  nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della regione.
    3.  Ai sensi dell'Art. 16 del regolamento (CE) n. 1595/2004 della
commissione,  dell'8  settembre  2004, almeno dieci giorni lavorativi
prima  dell'entrata  in  vigore del regolamento di cui al punto 1, e'
trasmessa  alla  commissione  europea  una sintesi delle informazioni
relative  a  detto regolamento, predisposta secondo il modello di cui
all'allegato  1  del  medesimo regolamento (CE) n. 1595/2004, ai fini
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 7 novembre 2006
                                ILLY