(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2006) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in Regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinche' provvedano all'attuazione di programmi di attivita', ai sensi dell'Art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima», e successive modifiche, concordati con la medesima, aventi come oggetto l'incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attivita' e una positiva ricaduta economica e ambientale; Considerato che la disciplina normativa di cui al predetto Art. 6, comma 23, della legge regionale n. 12/2006, risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella in precedenza stabilita dalla legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, Art. 6, comma 20, laddove il successivo comma 21 espressamente disponeva che i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi venissero determinati mediante apposito regolamento di esecuzione; Ritenuta pertanto l'opportunita' di emanare un apposito regolamento di esecuzione anche per il predetto Art. 6, comma 23, della legge regionale n. 12/2006, i cui interventi e contributi sono riconducibili agli aiuti di Stato previsti dal regolamento (CE) n. 1595/2004; Visto che il sopracitato Art. 6, comma 23, della legge regionale n. 12/2006 fa espresso riferimento ai programmi annuali o pluriennali previsti dall'Art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41; Vista la delibera del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 maggio 2000 di approvazione del VI piano triennale per la pesca e l'acquacoltura 2000-2002, adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto 25 maggio 2000; Atteso che la citata delibera del C.I.P.E. definisce gli interventi nazionali in favore del settore ittico per l'attuazione delle misure di competenza previste dal suddetto piano; Visto il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, nonche' visti gli «Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» della Commissione europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C, n. 229, del 14 settembre 2004; Visto il regolamento (CE) n. 448/2004 della commissione, del 10 marzo 2004, recante disposizioni in materia di ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al fondo europeo per la pesca; Visto il regolamento (CE) n. 1595/2004 della commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; Considerato che, secondo quanto previsto dall'Art. 3 del predetto regolamento (CE) n. 1595/2004, i regimi di aiuto sono compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notifica purche' qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, soddisfi tutte le condizioni di cui al medesimo Regolamento 1595/2004, ed inoltre a condizione che il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito allo stesso regolamento n. 1595/2004, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ed infine a condizione che sia stata inviata alla commissione una sintesi delle informazioni relative al regime; Considerato che, secondo quanto previsto dall'Art. 14 del ripetuto regolamento (CE) n. 1595/2004, se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorita' competente, l'aiuto puo' essere accordato solo dopo che il regime sia stato istituito e pubblicato conformemente al regolamento (CE) n. 1595/2004 e dopo che sia stata correttamente presentata domanda di aiuto e che questa sia stata accolta da parte delle autorita' competenti; Considerato che, secondo quanto previsto dall'Art. 16 del piu' volte citato regolamento n. 1595/2004, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti esentati, deve essere trasmessa alla commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tale regime secondo il modello di cui all'allegato 1 del regolamento stesso, che entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale sintesi la commissione ne conferma l'avvenuto ricevimento e la pubblica su Internet, e che a decorrere dall'entrata in vigore del regime di aiuti le autorita' competenti pubblicano su Internet il testo integrale di detto regime di aiuti; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»; Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale 27 ottobre 2006, n. 2566; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento di esecuzione dell'Art. 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in Regione per l'attuazione di programmi di attivita' ai sensi dell'Art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. 3. Ai sensi dell'Art. 16 del regolamento (CE) n. 1595/2004 della commissione, dell'8 settembre 2004, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al punto 1, e' trasmessa alla commissione europea una sintesi delle informazioni relative a detto regolamento, predisposta secondo il modello di cui all'allegato 1 del medesimo regolamento (CE) n. 1595/2004, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 novembre 2006 ILLY