(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del
                          13 dicembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
        Finalita' dell'Istituto regionale per la Floricoltura

    1.  La  presente  legge  detta la nuova disciplina per l'Istituto
regionale  per  la  Floricoltura  (IRF),  gia'  istituito  con  legge
regionale   2 luglio   1976   n.   22   (norme  per  la  costituzione
dell'Istituto   regionale   per   la  floricoltura),  successivamente
modificata  dalla  legge  regionale  13 marzo  1986 n. 6 (modifiche e
integrazioni  alla  legge regionale 2 luglio 1976 n. 22 «Norme per la
costituzione dell'Istituto regionale per la floricoltura»).
    2. L'IRF ha sede in Sanremo.
    3.  L'IRF e' un ente strumentale della Regione che si prefigge lo
scopo  di  favorire  lo  sviluppo  economico  e la competitivita' del
sistema   delle   imprese   florovivaistiche   liguri  attraverso  la
promozione,  la  realizzazione ed il coordinamento delle attivita' di
ricerca e sperimentazione.
    4.  L'IRF persegue la finalita' di cui al comma 3 mediante azioni
mirate a favorire la produzione florovivaistica ligure e volte a:
      a) promuovere,  sostenere,  svolgere e valorizzare attivita' di
ricerca  e  sperimentazione,  anche  attraverso  il  trasferimento di
conoscenze e tecnologie;
      b) favorire  la  valorizzazione  dell'innovazione  e  dei  suoi
attori;
      c) fornire  servizi  specialistici  anche  ai sensi della legge
regionale  29 novembre 2004 n. 22 (disciplina dei servizi di sviluppo
agricolo  e degli investimenti di animazione per lo sviluppo rurale),
nonche' assistenza tecnica e tecnologica;
      d) favorire  le  attivita'  formative  per  gli  operatori  del
settore  e  per gli studenti di corsi professionali e/o universitari,
nonche'  nell'ambito  di  dottorati di ricerca di portata nazionale o
internazionale e di attivita' specialistiche;
      e) organizzare  attivita'  rivolte  agli  addetti  del settore,
provenienti  da  strutture  della  ricerca  e  della sperimentazione,
pubbliche  o  private, nazionali od internazionali, per corsi e stage
di addestramento o per lo svolgimento di ricerche e sperimentazioni o
per   l'applicazione   di   tecniche  nell'ottica  di  potenziare  il
florovivaismo ligure;
      f) contribuire  alla  costituzione  di  gruppi di prodotto o di
processo per lo sviluppo dell'innovazione sul territorio;
      g) stipulare  specifici  accordi  e  convenzioni  con consorzi,
fondazioni  o  societa',  soggetti  pubblici  e privati, nazionali od
internazionali,    al    fine    di    interagire   professionalmente
nell'interesse del florovivaismo ligure;
      h) individuare  e  rispondere  a  bandi europei o nazionali per
acquisire  risorse aggiuntive destinate alla promozione della ricerca
e dell'innovazione;
      i) promuovere   lo   sviluppo   coordinato  e  sinergico  delle
attivita'  di  ricerca  e  di servizio delle strutture specialistiche
afferenti alla competenza della Regione;
      l) promuovere    l'orientamento,    la   dimostrazione   e   la
divulgazione   per  la  specializzazione,  la  valorizzazione  ed  il
miglioramento delle produzioni florovivaistiche e per l'aggiornamento
professionale in tali settori;
      m) promuovere  la  cooperazione  con  altri  enti e istituti di
ricerca nazionali ed internazionali, al fine di potenziare il sistema
della  ricerca  in  floricoltura  in  termini di dimensioni, risorse,
competenze e competitivita';
      n) promuovere borse di studio ed assegni di ricerca.
    5. La Regione, nell'ambito dei Servizi di sviluppo agricolo, puo'
affidare direttamente all'IRF la realizzazione di specifici progetti.
    6.  L'IRF e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico
e di autonomia amministrativa e gestionale, patrimoniale e contabile,
tenuto conto di quanto stabilito all'Art. 12.
    7.  L'IRF  puo' costituire sedi secondarie correlate ad effettive
esigenze di sviluppo del comparto florovivaistico ligure.
    8.  L'attivita'  e  il  funzionamento  dell'IRF sono disciplinate
dallo Statuto di cui all'Art. 10.