(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 13 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' dell'Istituto regionale per la Floricoltura 1. La presente legge detta la nuova disciplina per l'Istituto regionale per la Floricoltura (IRF), gia' istituito con legge regionale 2 luglio 1976 n. 22 (norme per la costituzione dell'Istituto regionale per la floricoltura), successivamente modificata dalla legge regionale 13 marzo 1986 n. 6 (modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 luglio 1976 n. 22 «Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per la floricoltura»). 2. L'IRF ha sede in Sanremo. 3. L'IRF e' un ente strumentale della Regione che si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema delle imprese florovivaistiche liguri attraverso la promozione, la realizzazione ed il coordinamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione. 4. L'IRF persegue la finalita' di cui al comma 3 mediante azioni mirate a favorire la produzione florovivaistica ligure e volte a: a) promuovere, sostenere, svolgere e valorizzare attivita' di ricerca e sperimentazione, anche attraverso il trasferimento di conoscenze e tecnologie; b) favorire la valorizzazione dell'innovazione e dei suoi attori; c) fornire servizi specialistici anche ai sensi della legge regionale 29 novembre 2004 n. 22 (disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli investimenti di animazione per lo sviluppo rurale), nonche' assistenza tecnica e tecnologica; d) favorire le attivita' formative per gli operatori del settore e per gli studenti di corsi professionali e/o universitari, nonche' nell'ambito di dottorati di ricerca di portata nazionale o internazionale e di attivita' specialistiche; e) organizzare attivita' rivolte agli addetti del settore, provenienti da strutture della ricerca e della sperimentazione, pubbliche o private, nazionali od internazionali, per corsi e stage di addestramento o per lo svolgimento di ricerche e sperimentazioni o per l'applicazione di tecniche nell'ottica di potenziare il florovivaismo ligure; f) contribuire alla costituzione di gruppi di prodotto o di processo per lo sviluppo dell'innovazione sul territorio; g) stipulare specifici accordi e convenzioni con consorzi, fondazioni o societa', soggetti pubblici e privati, nazionali od internazionali, al fine di interagire professionalmente nell'interesse del florovivaismo ligure; h) individuare e rispondere a bandi europei o nazionali per acquisire risorse aggiuntive destinate alla promozione della ricerca e dell'innovazione; i) promuovere lo sviluppo coordinato e sinergico delle attivita' di ricerca e di servizio delle strutture specialistiche afferenti alla competenza della Regione; l) promuovere l'orientamento, la dimostrazione e la divulgazione per la specializzazione, la valorizzazione ed il miglioramento delle produzioni florovivaistiche e per l'aggiornamento professionale in tali settori; m) promuovere la cooperazione con altri enti e istituti di ricerca nazionali ed internazionali, al fine di potenziare il sistema della ricerca in floricoltura in termini di dimensioni, risorse, competenze e competitivita'; n) promuovere borse di studio ed assegni di ricerca. 5. La Regione, nell'ambito dei Servizi di sviluppo agricolo, puo' affidare direttamente all'IRF la realizzazione di specifici progetti. 6. L'IRF e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e gestionale, patrimoniale e contabile, tenuto conto di quanto stabilito all'Art. 12. 7. L'IRF puo' costituire sedi secondarie correlate ad effettive esigenze di sviluppo del comparto florovivaistico ligure. 8. L'attivita' e il funzionamento dell'IRF sono disciplinate dallo Statuto di cui all'Art. 10.