(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19
                        del 27 dicembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Modifiche all'Art. 29
    1. Il comma 1 dell'Art. 29 della legge regionale 5 febbraio 2002,
n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti e delle attivita' sportive
e fisico-motorie) e' sostituito dal seguente:
    «1.  La Regione, avvalendosi della consulenza del comitato di cui
all'Art.   5,  disciplina,  con  apposito  regolamento,  i  requisiti
tecnici,  igienico-sanitari  e  di  sicurezza  degli impianti e delle
attrezzature  per l'esercizio di attivita' ginniche, di muscolazione,
di  formazione  fisica  e  di attivita' motorie per la terza eta', le
quali,  anche  se  disciplinate  da  norme  nazionali approvate dalle
Federazioni  sportive  riconosciute dal CONI, sono esercitate a scopo
prevalentemente   non   agonistico  o  con  finalita'  d'impresa.  In
particolare  sono  esclusi dall'ambito di applicazione della presente
legge:
      a) gli  impianti ove e' svolta attivita' sportiva senza fini di
lucro  da  parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o
agli  enti  di  promozione  e  propaganda  sportiva,  le quali devono
esercitare la loro attivita' nel rispetto degli statuti e delle norme
degli enti cui sono affiliati;
      b) gli   impianti   sportivi  scolastici,  le  aree  attrezzate
ludico-sportive   e   gli  ambienti  inseriti  in  impianti  sportivi
utilizzati esclusivamente in funzione dell'attivita' ivi svolta;
      c) i  centri  e  le  scuole  ove e' svolta attivita' che non ha
carattere  sportivo  o  ginnico-ludico  di  potenziamento fisico e di
muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea,
di  educazione  posturale  globale,  di  armonizzazione  corporea  ed
energetica,  di  yoga,  nonche' le scuole di danza, esclusivamente in
funzione delle attivita' di danza.».
    2.  Dopo  la  lettera d)  del  comma 4  dell'Art.  29 della legge
regionale n. 6/2002 inserita la seguente:
    «d-bis)   Istruttori   delle   federazioni   sportive   nazionali
riconosciute  dal  CONI  o  degli  enti  di  promozione  e propaganda
sportiva   riconosciuti   dal  CONI,  limitatamente  alle  discipline
ricadenti    nell'ambito   di   tali   federazioni,   che   venissero
eventualmente  praticate  nell'impianto  in  aggiunta  alle attivita'
previste  al  comma 1,  per  le  quali e' stata richiesta la presenza
degli istruttori di cui alla lettera d).».