(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 27 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 29 1. Il comma 1 dell'Art. 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti e delle attivita' sportive e fisico-motorie) e' sostituito dal seguente: «1. La Regione, avvalendosi della consulenza del comitato di cui all'Art. 5, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attivita' ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attivita' motorie per la terza eta', le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, sono esercitate a scopo prevalentemente non agonistico o con finalita' d'impresa. In particolare sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge: a) gli impianti ove e' svolta attivita' sportiva senza fini di lucro da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti di promozione e propaganda sportiva, le quali devono esercitare la loro attivita' nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati; b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attivita' ivi svolta; c) i centri e le scuole ove e' svolta attivita' che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonche' le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attivita' di danza.». 2. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'Art. 29 della legge regionale n. 6/2002 inserita la seguente: «d-bis) Istruttori delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o degli enti di promozione e propaganda sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni, che venissero eventualmente praticate nell'impianto in aggiunta alle attivita' previste al comma 1, per le quali e' stata richiesta la presenza degli istruttori di cui alla lettera d).».