(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19
                        del 27 dicembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'Art. 6
    1.  L'Art. 6 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 43, norme di
attuazione  della  legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed interventi per il
sostegno delle piccole e medie imprese) e' sostituito dal seguente:
    «Art.  6  (Fondo per l'acquisto e l'infrastrutturazione di aree e
fabricati  ad  uso  produttivo dismessi). - 1. Al fine di favorire la
realizzazione  di  aree attrezzate per l'insediamento dei soggetti di
cui  all'Art.  5, la Regione istituisce un fondo diretto all'acquisto
di  aree  o fabbricati e all'eventuale ristrutturazione di fabbricati
dismessi.
    2.  Negli  interventi  di  cui  al comma 1 sono altresi' comprese
opere  di  infrastrutturazione,  di  bonifica o messa in sicurezza di
tali immobili.
    3.  Il  fondo  viene  costituito  presso  FI.L.S.E.  S.p.a.,  per
l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1, con deliberazione
della giunta regionale che definisce, in particolare:
      a) le  modalita'  di  finanziamento  del fondo stesso e del suo
rientro nel bilancio regionale;
      b) le priorita' degli interventi;
      c) le  modalita' e i criteri per la partecipazione di FI.L.S.E.
S.p.a.  alle  societa'  di  cui  al  comma 6,  nonche'  i  criteri di
valutazione del valore delle azioni da acquisire e da cedere a fronte
dell'avvenuta effettuazione degli interventi;
      d) la  percentuale  massima  del fondo da destinare al capitale
delle societa' di cui al comma 6.
    4. I rapporti tra Regione e FI.L.S.E. S.p.a. inerenti la gestione
del  fondo  sono  disciplinati  da convenzione approvata dalla giunta
regionale,  che definisce tra l'altro le modalita' di rendicontazione
annuale della gestione.
    5.  Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati da
FI.L.S.E. S.p.a. anche in nome e per conto della Regione.
    6.  Ad  eccezione  delle opere di urbanizzazione da trasferire ai
comuni,  la  proprieta' degli immobili o delle altre opere realizzate
puo'  essere  trasferita  a  prezzi  di  mercato ai soggetti indicati
nell'Art.  5  o  a  primarie societa' di leasing che sono vincolate a
concedere  in  locazione  finanziaria  gli  immobili  e  le  opere ai
soggetti  stessi. I corrispettivi delle vendite vanno a reintegro del
fondo per successivi impieghi.
    7.  Il fondo puo' essere inoltre utilizzato per la partecipazione
della  FIL.S.E.  S.p.a.  al  capitale  di  societa' aventi come scopo
l'approntamento  di  siti  da  destinare  ad attivita' produttive. Ad
avvenuta  effettuazione degli interventi, a fronte della liquidazione
della societa' o della cessione delle azioni, deve essere garantito a
FIL.S.E.   S.p.a.,   attraverso   appositi  strumenti  negoziali,  il
corrispondente  valore.  Lo  stesso  va  a  reintegro  del  fondo per
successivi impieghi.».