(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 27 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 6 1. L'Art. 6 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 43, norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese) e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Fondo per l'acquisto e l'infrastrutturazione di aree e fabricati ad uso produttivo dismessi). - 1. Al fine di favorire la realizzazione di aree attrezzate per l'insediamento dei soggetti di cui all'Art. 5, la Regione istituisce un fondo diretto all'acquisto di aree o fabbricati e all'eventuale ristrutturazione di fabbricati dismessi. 2. Negli interventi di cui al comma 1 sono altresi' comprese opere di infrastrutturazione, di bonifica o messa in sicurezza di tali immobili. 3. Il fondo viene costituito presso FI.L.S.E. S.p.a., per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1, con deliberazione della giunta regionale che definisce, in particolare: a) le modalita' di finanziamento del fondo stesso e del suo rientro nel bilancio regionale; b) le priorita' degli interventi; c) le modalita' e i criteri per la partecipazione di FI.L.S.E. S.p.a. alle societa' di cui al comma 6, nonche' i criteri di valutazione del valore delle azioni da acquisire e da cedere a fronte dell'avvenuta effettuazione degli interventi; d) la percentuale massima del fondo da destinare al capitale delle societa' di cui al comma 6. 4. I rapporti tra Regione e FI.L.S.E. S.p.a. inerenti la gestione del fondo sono disciplinati da convenzione approvata dalla giunta regionale, che definisce tra l'altro le modalita' di rendicontazione annuale della gestione. 5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati da FI.L.S.E. S.p.a. anche in nome e per conto della Regione. 6. Ad eccezione delle opere di urbanizzazione da trasferire ai comuni, la proprieta' degli immobili o delle altre opere realizzate puo' essere trasferita a prezzi di mercato ai soggetti indicati nell'Art. 5 o a primarie societa' di leasing che sono vincolate a concedere in locazione finanziaria gli immobili e le opere ai soggetti stessi. I corrispettivi delle vendite vanno a reintegro del fondo per successivi impieghi. 7. Il fondo puo' essere inoltre utilizzato per la partecipazione della FIL.S.E. S.p.a. al capitale di societa' aventi come scopo l'approntamento di siti da destinare ad attivita' produttive. Ad avvenuta effettuazione degli interventi, a fronte della liquidazione della societa' o della cessione delle azioni, deve essere garantito a FIL.S.E. S.p.a., attraverso appositi strumenti negoziali, il corrispondente valore. Lo stesso va a reintegro del fondo per successivi impieghi.».