(Provincia di Trento)
(Pubblicato  nel  suppl.  n.  3 al Bollettino ufficiale della Regione
        Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2006)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale;
   Visto  l'art.  39  della  legge  provinciale 16 giugno 2006, n. 3,
concernente l'attivazione dell'agenzia provinciale per l'energia;
   Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2276 di data 27
ottobre  2006,  avente  ad  oggetto  l'approvazione  dello  schema di
regolamento  concernente:  «Regolamento  per  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Agenzia provinciale per l'energia di cui all'art.
39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
   Vista  la deliberazione della giunta provinciale n. 2611 di data 7
dicembre  2006,  avente ad oggetto: «Riapprovazione con modifiche del
regolamento  per  l'organizzazione  e  il  funzionamento dell'Agenzia
provinciale  per l'energia di cui all'art. 39 della legge provinciale
16 giugno 2006, n. 3, gia' approvato con deliberazione n. 2276 del 27
ottobre 2006»;
                              E m a n a
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                           F u n z i o n i

   1.   Questo   regolamento   disciplina   l'organizzazione   e   il
funzionamento  dell'Agenzia  provinciale  per  l'energia  (di seguito
denominata  agenzia),  con  sede  in  Trento,  istituita  dalla legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (di seguito denominata legge).
   2.  L'Agenzia svolge le funzioni e le attivita' di cui all'art. 39
della legge.
   3.  L'agenzia  e'  dotata  di autonomia amministrativa, contabile,
tecnica  e  operativa,  ed  e'  sottoposta ai poteri di direttiva, di
indirizzo, sostitutivo e di controllo della giunta provinciale.
   4.  Al  sensi  dell'art.  32  e  dell'allegato  A  alla  legge, il
dipartimento   di   riferimento   dell'Agenzia   e'  il  dipartimento
urbanistica e ambiente.
   5.  Il  dipartimento  di  riferimento istruisce, sentito il parere
dell'Agenzia, i provvedimenti di competenza della giunta provinciale.