(Provincia di Trento) (Pubblicato nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2006) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Visto l'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, concernente l'attivazione dell'agenzia provinciale per l'energia; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2276 di data 27 ottobre 2006, avente ad oggetto l'approvazione dello schema di regolamento concernente: «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia di cui all'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2611 di data 7 dicembre 2006, avente ad oggetto: «Riapprovazione con modifiche del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia di cui all'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, gia' approvato con deliberazione n. 2276 del 27 ottobre 2006»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. F u n z i o n i 1. Questo regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia (di seguito denominata agenzia), con sede in Trento, istituita dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (di seguito denominata legge). 2. L'Agenzia svolge le funzioni e le attivita' di cui all'art. 39 della legge. 3. L'agenzia e' dotata di autonomia amministrativa, contabile, tecnica e operativa, ed e' sottoposta ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivo e di controllo della giunta provinciale. 4. Al sensi dell'art. 32 e dell'allegato A alla legge, il dipartimento di riferimento dell'Agenzia e' il dipartimento urbanistica e ambiente. 5. Il dipartimento di riferimento istruisce, sentito il parere dell'Agenzia, i provvedimenti di competenza della giunta provinciale.