(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 29 novembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'Art. 4 della legge regionale n. 52/1980 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), e' aggiunto il seguente: «3-bis. Qualora il personale assegnato ai sensi del presente articolo risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni in quanto assente per gravidanza e puerperio, per assolvimento degli obblighi di leva e per richiamo alle armi o per malattia, puo' essere disposta l'assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente a quella del personale sostituito. Le modalita' di scelta del personale sostituto sono effettuate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.». 2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 4, comma 3-bis, della legge regionale n. 52/1980, come aggiunto dal comma 1, fanno carico alle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati: a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561; b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553; c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650; d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.