(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
          Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 29 novembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifica all'Art. 4 della legge regionale n. 52/1980

    1.  Dopo  il comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale 28 ottobre
1980,  n.  52  (norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), e'
aggiunto il seguente:
    «3-bis.  Qualora  il  personale  assegnato  ai sensi del presente
articolo risulti  temporaneamente  impossibilitato  a  esercitare  le
proprie  funzioni  in  quanto assente per gravidanza e puerperio, per
assolvimento  degli  obblighi  di leva e per richiamo alle armi o per
malattia,  puo'  essere  disposta  l'assegnazione  temporanea  di  un
ulteriore  addetto  di  categoria  equivalente a quella del personale
sostituito.  Le  modalita'  di  scelta  del  personale sostituto sono
effettuate secondo le disposizioni di cui alla presente legge.».
    2.  Gli  eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'Art. 4,
comma 3-bis,  della  legge  regionale  n.  52/1980, come aggiunto dal
comma 1, fanno carico alle seguenti unita' previsionali di base dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008  e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli
del  documento  tecnico  allegato  ai  bilanci  medesimi  a fianco di
ciascuna indicati:
      a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
      b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
      c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
      d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.