(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 49 del 6 dicembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio
bibliotecario,   la   Regione   autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  in
attuazione  dei  principi  stabiliti  dagli  articoli 9  e  117 della
Costituzione  e  dallo  statuto  speciale  di  autonomia, valorizza i
patrimoni delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti
privati  aperte  al  pubblico  e  promuove  lo  sviluppo  di una rete
bibliotecaria   regionale   aperta   alla  cooperazione  nazionale  e
internazionale.
    2.  Ferme  restando  le  competenze attribuite con il decreto del
Presidente  della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (adeguamento ed
integrazione  delle  norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  la Regione esercita le funzioni di
tutela  di  cui  all'Art.  5,  commi 2  e  3, del decreto legislativo
22 gennaio  2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio ai
sensi  dell'Art.  10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive
modifiche,  nonche'  quelle  sui beni e le raccolte librarie antiche,
rare e di pregio.
    3.  La  Regione  valorizza il patrimonio archivistico, cooperando
con lo Stato per la sua tutela.