(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 6 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 9 e 117 della Costituzione e dallo statuto speciale di autonomia, valorizza i patrimoni delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale. 2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all'Art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, nonche' quelle sui beni e le raccolte librarie antiche, rare e di pregio. 3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.