(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 54 del 28 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In coerenza con le finalita' e gli obiettivi di sostegno alla famiglia di cui alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (iniziative a favore della famiglia), la Regione riconosce e sostiene la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta, nella comunita' locale e in relazione al mondo giovanile e adolescenziale, dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'Art. 8, terzo comma, della Costituzione, attraverso le attivita' di oratorio o attivita' similari, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento e al sostegno della crescita armonica dei minori e dei giovani che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e giovanile, condividendo l'istanza educativa della famiglia e sostenendo la stessa in casi di condizioni socio-culturali disagiate. 2. La Regione sostiene, inoltre, le attivita' di rilevanza sociale e educativa, analoghe a quelle di cui al comma 1, svolte da enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale. All'individuazione di tali enti si provvede sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, tenendo conto del radicamento degli stessi nella realta' valdostana, della loro struttura, della loro presenza operativa e capacita' organizzativa. 3. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge gli enti o le associazioni sportive le cui attivita' sono finanziate da specifiche leggi di settore.