(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del
                           4 gennaio 2007)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE


                            Ha approvato


                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

                        Esercizio provvisorio

    1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata, ai sensi dell'Art. 66
dello   statuto  e  dell'Art.  12,  comma 2,  della  legge  regionale
11 aprile  2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte),
ad  esercitare  provvisoriamente,  fino  al  momento  dell'entrata in
vigore  della relativa legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2007
il  bilancio  della  Regione  Piemonte  per  l'anno finanziario 2007,
secondo  gli  stati  di  previsione  dell'entrata  e  della spesa del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 contenuti nel
disegno di legge n. 380 (bilancio di previsione per l'anno finanziano
2007  e  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  finanziari 2007-2009)
presentato   al  consiglio  regionale  in  data  14 dicembre  2006  e
limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti.
    2.  Non  sono  soggetti  alle limitazioni previste al comma 1 gli
stanziamenti   relativi  alle  spese  obbligatorie,  alle  spese  per
interventi  collegati  alle  calamita'  naturali ed alle spese per la
tutela   dell'incolumita'   pubblica,   nonche'  quelli  relativi  ai
trasferimenti finanziari al consiglio regionale.