(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esercizio provvisorio 1. La giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'Art. 66 dello statuto e dell'Art. 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2007 il bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 contenuti nel disegno di legge n. 380 (bilancio di previsione per l'anno finanziano 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009) presentato al consiglio regionale in data 14 dicembre 2006 e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti. 2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, alle spese per interventi collegati alle calamita' naturali ed alle spese per la tutela dell'incolumita' pubblica, nonche' quelli relativi ai trasferimenti finanziari al consiglio regionale.