(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 30 agosto 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. La presente legge, ai sensi del titolo VI, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), detta disposizioni relative agli aspetti formativi dell'apprendistato, anche al fine di favorire l'occupabilita' dei giovani, promuovere la qualita' del lavoro nelle imprese e nel sistema produttivo e rafforzare l'integrazione tra formazione e lavoro. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano, in particolare, la formazione concernente: a) l'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione, di cui all'Art. 49 del decreto legislativo n. 276/2003; b) l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all'Art. 50 del decreto legislativo n. 276/2003. 3. La disciplina della formazione nell'apprendistato professionalizzante di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dall'Art. 14, e' immediatamente operativa nei soli settori produttivi per i quali e' intervenuta la contrattazione collettiva.