(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24
                         del 30 agosto 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
    1.  La presente legge, ai sensi del titolo VI, capo I del decreto
legislativo  10 settembre  2003,  n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia  di  occupazione  e  mercato  del  lavoro  di  cui alla legge
14 febbraio  2003,  n.  30), detta disposizioni relative agli aspetti
formativi    dell'apprendistato,    anche   al   fine   di   favorire
l'occupabilita'  dei giovani, promuovere la qualita' del lavoro nelle
imprese  e  nel  sistema  produttivo  e rafforzare l'integrazione tra
formazione e lavoro.
    2.   Le   disposizioni   di   cui  al  comma 1  disciplinano,  in
particolare, la formazione concernente:
      a) l'apprendistato  professionalizzante per il conseguimento di
una  qualificazione,  di  cui  all'Art. 49 del decreto legislativo n.
276/2003;
      b) l'apprendistato  per  l'acquisizione  di  un  diploma  o per
percorsi   di  alta  formazione,  di  cui  all'Art.  50  del  decreto
legislativo n. 276/2003.
    3.    La    disciplina    della   formazione   nell'apprendistato
professionalizzante di cui alla presente legge, salvo quanto previsto
dall'Art. 14, e' immediatamente operativa nei soli settori produttivi
per i quali e' intervenuta la contrattazione collettiva.