(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico» e successive modifiche. 1. Al comma 1 dell'Art. 21 della legge regionale n. 24/1998, come da ultimo modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19, le parole: «Entro il 31 ottobre 2006,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2007,».