(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 2006) (Omissis). (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione, in applicazione del principio di precauzione e dell'azione preventiva di cui all'Art. 174 del trattato della Comunita' europea e dell'Art. 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ed in coerenza con la legge regionale 1° marzo 2000, n. 5 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), tutela le risorse genetiche del territorio nonche' la qualita' ed originalita' della propria produzione agricola, promuove le azioni utili a prevenire i possibili danni per il sistema agricolo, per la salute umana e l'ambiente, derivanti da coltivazione e allevamento di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati OGM, e detta ulteriori disposizioni per la commercializzazione, il consumo, l'informazione pubblica e la ricerca in materia di OGM. 2. Il riferimento al termine OGM comprende gli OGM utilizzati come tali ed i beni prodotti a partire da OGM o contenenti OGM.