(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 gennaio 2006 IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente «Disciplina organica del turismo», e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'Art. 174, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 che autorizza, per le esigenze della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, l'apertura di credito a favore di funzionari delegati per le spese relative all'acquisto di beni strumentali e di servizi; Visto il «Regolamento concernente la determinazione dei limiti di importo delle singole voci di spesa relative all'acquisto di beni strumentali e di servizi da eseguirsi mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario ai sensi dell'Art. 174, comma 1 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2» emanato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0167/Pres.; Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, concernente «Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»»; Visto l'Art. 106 della legge regionale n. 29/2005, ed in particolare i commi 39-41 dello stesso, con cui e' stato modificato ed integrato l'Art. 174, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, ponendo a carico del capitolo di spesa 9188 gli oneri relativi alla serie di interventi ivi specificati; Vista la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, concernente «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»; Visto, in particolare, l'Art. 6, commi 62 e 63, della legge regionale n. 12/2006 con il quale sono state individuate ulteriori spese dirette della Direzione centrale attivita' produttive; Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che disciplini in maniera uniforme tutte le spese dirette della direzione centrale attivita' produttive mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati della direzione stessa; Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, concernente «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»; Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, concernente «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003», ed in particolare l'Art. 4 che disciplina i contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi stipulati dall'Amministrazione regionale; Visto l'Art. 42 dello Statuto d'autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2832 del 24 novembre 2006; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza della Direzione centrale attivita' produttive tramite apertura di credito a favore di funzionari delegati ai sensi dell'Art. 174 della legge regionale n. 2/2002 e dell'Art. 6, commi 62 e 63 della legge regionale n. 12/2006.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 12 dicembre 2006 ILLY ------------------------ Legge regionale n. 2/2002, Art. 174; Legge regionale n. 12/2006, Art. 6, commi 62 e 63. Regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza della Direzione centrale attivita' produttive tramite apertura di credito a favore di funzionari delegati. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione di beni strumentali e di servizi per esigenze connesse all'attivita' istituzionale della direzione centrale attivita' produttive ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza della medesima e determina i limiti di' importo delle relative singole voci di spesa da eseguirsi mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati della direzione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 174, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come modificato ed integrato dall'Art. 106, commi 39 - 41 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), nonche' ai sensi dell'Art. 6, commi 62 e 63, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). Art. 2. Tipologia di spese per le quali e' ammessa l'apertura di credito a favore di funzionari delegati della direzione 1. Rientrano tra le spese relative all'acquisto di beni strumentali e di servizi di cui all'Art. 174, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, quelle dirette: a) alla realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della direzione centrale di cui all'Art. 174, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2/2002, ed in particolare: 1) le spese per l'organizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, sportive a livello regionale, nazionale o internazionale comportanti la valorizzazione di una o piu' localita' regionali o la promozione di un particolare settore di competenza della direzione; 2) le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari per la promozione delle manifestazioni di cui al numero 1); 3) le spese volte al sostegno di iniziative e attivita' realizzate o da realizzarsi da parte di Enti, pubblici o privati, associazioni, consorzi o societa', che comportino la valorizzazione di una o piu' localita' del territorio regionale con particolare riguardo alle iniziative organizzate da piu' soggetti consorziati od in collaborazione tra loro; 4) le spese da sostenersi per l'ingaggio di artisti, atleti o altre personalita' di particolare evidenza, per lo svolgimento di attivita' di promozione e sponsorizzazione dell'immagine della Regione Friuli-Venezia Giulia; 5) le spese per l'acquisto, la stampa, la pubblicazione e la diffusione, da parte della Regione o di soggetti terzi, di materiale promozionale concernente le iniziative di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), quale gadgets pubblicazioni, riviste, libri, compact disc, video, o altro materiale informatico o supporto mediale; 6) le spese per ogni altra iniziativa, riconducibile per tipologia a quelle di cui ai numeri da 1) a 5), riconosciuta utile con provvedimento del direttore centrale ai fini della promozione dei settori di competenza della direzione; b) alla realizzazione di attivita' di pubbliche relazioni connesse ad attivita' istituzionali, compresa l'ospitalita', di cui all'Art. 174, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2/2002, ovvero: 1) le spese sostenute per concrete ed obiettive esigenze di rappresentanza dell'Amministrazione regionale nei confronti di soggetti estranei alla stessa, conformemente alle finalita' istituzionali e agli ambiti di competenza della direzione e giustificate da idonea documentazione ai sensi dell'Art. 7, comma 5; 2) le spese sostenute per l'organizzazione di viaggi e soggiorni in Regione di giornalisti, rappresentanti dei settori delle attivita' produttive di altre regioni o Stati per il perseguimento di finalita' istituzionali; 3) le spese per l'organizzazione di riunioni e convegni, conferenze stampa e relativi servizi di traduzione ed interpretariato nei limiti di quanto previsto al numero 1); c) per i compensi e i rimborsi previsti dall'Art. 174, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 2/2002, nonche' le spese relative agli organi collegiali di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), ed in particolare: 1) alla Consulta regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'Art. 2, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16; 2) alla Commissione regionale artigianato di cui all'Art. 22, commi 11 e 12, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12; 3) al Comitato tecnico Artigiancassa di cui all'Art. 53 della legge regionale n. 12/2002; 4) all'Albo regionale di cui all'Art. 8, comma 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3; 5) all'Osservatorio regionale del commercio di cui all'Art. 10, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 d) per l'acquisto di materiale informativo, comprese riviste e pubblicazioni su supporto informatico e accesso a pagamento a banche date on-line di cui all'Art. 174, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 2/2002, le spese per l'acquisto di supporti informatici per l'utilizzo di materiale informativo, per l'acquisto di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso e l'abbonamento a riviste, pubblicazioni e banche dati on-line; 2. Rientrano nelle spese di cui all'Art. 174, comma 1, lettera e), della legge regionale 2/2002, tutte le spese urgenti e non programmate connesse con le finalita' di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), comunque previamente autorizzate dal direttore centrale. 3. Tra le tipologie di spesa per le quali e' ammessa l'apertura di credito a favore di funzionari delegati della direzione centrale sono inoltre comprese: a) le spese delle quote associative sostenute dall'Amministrazione regionale per aderire ad istituzioni, enti ed associazioni aventi finalita' di interesse del settore delle attivita' produttive, come previsto dall'Art. 1 della legge regionale 18 ottobre 1980, n. 58; b) le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e iniziative particolari promossi da istituzioni, enti ed associazioni ovvero da una o piu' Regioni o Comitati organizzatori dalle stesse costituiti ed aventi finalita' di interesse del settore delle attivita' produttive, come previsto dall'Art. 2, della legge regionale n. 58/1980; c) le spese relative a studi, indagini, collaborazioni affidati a personale esterno all'Amministrazione regionale di comprovata esperienza e capacita' professionale, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione centrale, come previsto dall'Art. 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5; d) le spese relative a borse di studio a studenti universitari e neolaureati al fine di effettuare stage formativi presso la direzione centrale attivita' produttive nelle materie di competenza della direzione medesima ai sensi dell'Art. 6, commi 62 e 63, della legge regionale n. 12/2006. Art. 3. Disposizione ed esecuzione delle spese 1. Il Direttore centrale dispone le spese di cui all'Art. 2, incaricando il dipendente di cui all'Art. 174, comma 1 della legge regionale n. 2/2002, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione. 2. Il Direttore di servizio competente provvede a disporre i relativi ordini di accreditamento. 3. Le iniziative di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), numero 3), sono individuate con provvedimento del direttore centrale che ne affida la realizzazione o ne riconosce la rilevanza e la rispondenza alle linee di intervento dell'Amministrazione regionale e agli obiettivi strategici della direzione. 4. Le spese di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), numero 4), sono disposte con provvedimento del direttore centrale che individua le personalita' da contattare e ne riconosce la chiara fama o il prestigio corrispondentemente agli obiettivi strategici della direzione. 5. L'acquisizione dei servizi di cui all'Art. 2, comma 3, lettera c), e' disposta affidando a personale esterno all'Amministrazione regionale di' comprovata esperienza e capacita' professionale, nell'ambito delle materie di competenza della direzione centrale, studi, indagini, collaborazioni previa acquisizione del relativo curriculum. 6. Le borse di studio di cui all'Art. 2, comma 3, lettera d), sono disposte con decreto del direttore centrale nel quadro di convenzioni da stipularsi con le Universita'. A tal fine, si considerano neo laureati coloro che hanno conseguito il titolo da non piu' di diciotto mesi. 7. Le spese di cui all'Art. 2, salvo quelle di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, nonche' quelle relative a quote associative e ad organi collegiali, sono eseguite in economia secondo una delle seguenti modalita': a) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati direttamente dal dipendente di cui al comma 1, con materiali e personale dell'Amministrazione regionale nonche' con mezzi di proprieta' della stessa o appositamente noleggiati; b) a cottimo fiduciario, quando gli interventi sono effettuati mediante affidamento a persone o imprese. 8. Per lo svolgimento della procedura a cottimo fiduciario, il funzionario delegato richiede, previa indagine di mercato, almeno tre preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. 9. La lettera d'invito riporta: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le modalita' di fornitura o di esecuzione del servizio; c) le eventuali garanzie richieste al contraente; d) il termine di presentazione delle offerte; e) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse; f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; g) gli eventuali criteri per la valutazione dei preventivi, nell'ipotesi di cui al comma 11; h) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione; i) la misura della penale, determinata in conformita' alle disposizioni di cui all'Art. 5; l) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare condizioni contrattuali e, penalita'; m) l'indicazione relativa al termine di pagamento. 10. La scelta del contraente avviene di regola al prezzo piu' basso, previo accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'Art. 4. 11. Rientra nella facolta' del direttore centrale valutare la possibilita' di effettuare l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa definizione dei criteri. 12. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il funzionario delegato dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa contraente. 13. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva. 14. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi e si procede all'affidamento diretto: a) per l'acquisizione di beni e servizi nei soli casi di specialita', unicita' o urgenza; b) quando il costo del bene da acquisire o del lavoro da eseguire sia fissato in modo univoco dal mercato; c) quando l'importo della spesa non superi 20.000 euro IVA esclusa; d) per il completamento o integrazione di precedenti acquisizioni di beni o servizi, qualora il ricorso a soggetti diversi possa creare situazioni di difficolta' o incompatibilita', purche' l'importo complessivo, IVA esclusa, non superi il valore di euro 50.000; e) per l'affidamento alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario. 15. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verifichino cause impreviste ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive e' possibile far eseguire direttamente all'impresa contraente forniture e servizi complementari nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione. Art. 4. Congruita' dei prezzi 1. Salvo che per i casi di cui all'Art. 3, comma 14, lettere a) e b), l'accertamento della congruita' dei prezzi offerti dalle imprese invitate e' effettuato dal funzionario delegato mediante acquisizione di pareri di organi tecnici ovvero a seguito di documentata indagine di mercato. 2. Nei casi di acquisizioni di beni e servizi particolarmente complessi, il funzionario delegato puo' nominare, su conforme parere del direttore centrale, una commissione composta anche da esperti di altre amministrazioni, che accerti la congruita' dei prezzi praticati. Art. 5. P e n a l i 1. Il funzionario delegato, nell'ambito delle clausole contrattuali di cui all'Art. 3, comma 9, determina: a) il termine entro il quale si applica la penale per ritardata consegna dell'oggetto contrattuale. Il valore della penale, espresso in percentuale, e' proporzionato al valore del contratto ed e' calcolato per giorni lavorativi di ritardo. Qualora l'ammontare complessivo della penale ecceda il 10 per cento del valore del contratto, il funzionario delegato puo' risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno; b) il termine oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta d'ufficio la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno; c) la penale per l'inadempimento parziale della prestazione convenuta, dovuto a vizi, inesattezze ed irregolarita' dei beni o servizi acquisiti. 2. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Art. 6. Limiti di spesa 1. Le spese di cui all'Art. 2 sono eseguite nel rispetto degli importi massimi, IVA esclusa, di seguito indicati. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata per eludere i limiti di spesa di cui ai commi seguenti. 2. Le spese per le iniziative di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 4), non possono superare i 130.000 euro. 3. Le spese per le iniziative di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), numero 3), non possono superare i 200.000 euro. 4. Le spese per le iniziative di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), numero 5), non possono superare i 50.000 euro. 5. Le spese per le iniziative di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), non possono superare il limite di 50.000 euro se realizzate in amministrazione diretta e di 130.000 euro se realizzate a cottimo fiduciario. 6. Le spese per le iniziative di cui all'Art. 2, comma 1, lettera c), non possono superare il limite di 50.000 euro. 7. Le spese per le iniziative di cui all'Art. 2, comma 1, lettera d), non possono superare il limite di 50.000 euro' se realizzate in amministrazione diretta, ovvero di 130.000 euro se realizzate a cottimo fiduciario. 8. Le spese per le iniziative di cui all'Art. 2, comma 3, lettera a), non possono superare il limite di 50.000 euro. 9. Le spese per le iniziative di cui all'Art. 2, comma 3, lettera b), non possono superare il limite di 50.000 euro. se realizzate in amministrazione diretta, ovvero di 130.000 euro se realizzate a cottimo fiduciario. 10. Le spese per le iniziative di cui all'Art. 2, comma 3, lettere c) e d), non possono superare il limite di 130.000 euro. Art. 7. Pagamento delle spese e rendicontazione delle somme erogate su apertura di credito 1. Il pagamento e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato. 2. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato puo' effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 1. 3. Le spese sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, o equivalente documento fiscale per le minute spese, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa, se non diversamente pattuito. Le spese devono in ogni caso essere giustificate da idonea documentazione mediante l'indicazione delle spese in maniera analitica, non globale o forfetaria e comunque tale da evidenziare precisi riferimenti soggettivi, temporali e modali che consentano un'adeguata valutazione della rispondenza ai fini pubblici delle spese. 4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare l'Art. 35 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7). Art. 8. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/1999 e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilita' generale dello Stato. Art. 9. Abrogazione 1. E' abrogato il «Regolamento concernente la determinazione dei limiti di importo delle singole voci di spesa relative all'acquisto di beni strumentali e di servizi da eseguirsi mediante apertura di credito a favore di Funzionari delegati della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario ai sensi dell'Art. 174, comma 1 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.», emanato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0167/Pres.. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Illy