(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Friuli-Venezia Giulia n.
                       52 del 27 gennaio 2006


                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  regionale  16 gennaio  2002,  n. 2, concernente
«Disciplina   organica   del   turismo»,  e  successive  modifiche  e
integrazioni;
    Visto, in particolare, l'Art. 174, comma 1, della legge regionale
n.  2/2002  che  autorizza, per le esigenze della direzione regionale
del  commercio,  del turismo e del terziario, l'apertura di credito a
favore  di  funzionari delegati per le spese relative all'acquisto di
beni strumentali e di servizi;
    Visto il «Regolamento concernente la determinazione dei limiti di
importo  delle  singole  voci  di spesa relative all'acquisto di beni
strumentali  e di servizi da eseguirsi mediante apertura di credito a
favore   di   funzionari   delegati  della  direzione  regionale  del
commercio,  del  turismo  e  del  terziario  ai  sensi dell'Art. 174,
comma 1  della  legge  regionale  16 gennaio  2002, n. 2» emanato con
decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0167/Pres.;
    Vista  la  legge  regionale  5  dicembre 2005, n. 29, concernente
«Normativa   organica  in  materia  di  attivita'  commerciali  e  di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale
16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»»;
    Visto  l'Art.  106  della  legge  regionale  n.  29/2005,  ed  in
particolare  i  commi 39-41 dello stesso, con cui e' stato modificato
ed  integrato  l'Art.  174, comma 1, della legge regionale n. 2/2002,
ponendo  a  carico del capitolo di spesa 9188 gli oneri relativi alla
serie di interventi ivi specificati;
    Vista  la  legge  regionale  21  luglio  2006, n. 12, concernente
«Assestamento  del  bilancio  2006 e del bilancio pluriennale per gli
anni  2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile
1999, n. 7»;
    Visto,  in  particolare,  l'Art.  6,  commi 62  e 63, della legge
regionale  n.  12/2006  con il quale sono state individuate ulteriori
spese dirette della Direzione centrale attivita' produttive;
    Ritenuto  necessario adottare un nuovo regolamento che disciplini
in  maniera  uniforme tutte le spese dirette della direzione centrale
attivita'  produttive  mediante  apertura  di  credito  a  favore  di
funzionari delegati della direzione stessa;
    Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, concernente «Nuove
norme  in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche
alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»;
    Vista  la  legge  regionale  30 aprile  2003,  n. 12, concernente
«Disposizioni   collegate   alla   legge  finanziaria  2003»,  ed  in
particolare  l'Art. 4 che disciplina i contratti di fornitura di beni
e  i  contratti  di appalto di servizi stipulati dall'Amministrazione
regionale;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto d'autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2832 del
24 novembre 2006;

                              Decreta:

    E'  approvato il «Regolamento concernente l'acquisizione di beni,
servizi ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza
della  Direzione  centrale  attivita'  produttive tramite apertura di
credito  a favore di funzionari delegati ai sensi dell'Art. 174 della
legge  regionale  n.  2/2002 e dell'Art. 6, commi 62 e 63 della legge
regionale  n. 12/2006.», nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare quale Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 12 dicembre 2006

                                ILLY

                      ------------------------

Legge regionale n. 2/2002, Art. 174; Legge regionale n. 12/2006, Art.
6,  commi  62  e  63. Regolamento concernente l'acquisizione di beni,
servizi ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza
della  Direzione  centrale  attivita'  produttive tramite apertura di
              credito a favore di funzionari delegati.

Art. 1.

                          F i n a l i t a'

    1.  Il  presente  Regolamento  disciplina  l'acquisizione di beni
strumentali   e   di  servizi  per  esigenze  connesse  all'attivita'
istituzionale  della  direzione  centrale  attivita' produttive ed il
cofinanziamento   di  iniziative  nei  settori  di  competenza  della
medesima e determina i limiti di' importo delle relative singole voci
di  spesa  da  eseguirsi  mediante  apertura  di  credito a favore di
funzionari  delegati  della  direzione,  ai  sensi  e per gli effetti
dell'Art.  174,  comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2
(Disciplina  organica  del  turismo),  come  modificato  ed integrato
dall'Art.  106,  commi 39 - 41 della legge regionale 5 dicembre 2005,
n.  29  (Normativa  organica in materia di attivita' commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale
16 gennaio  2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), nonche' ai
sensi  dell'Art.  6,  commi 62  e 63, della legge regionale 21 luglio
2006,   n.   12  (Assestamento  del  bilancio  2006  e  del  bilancio
pluriennale  per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge
regionale 16 aprile 1999, n. 7).

                               Art. 2.

Tipologia  di  spese  per le quali e' ammessa l'apertura di credito a
            favore di funzionari delegati della direzione

    1.   Rientrano   tra  le  spese  relative  all'acquisto  di  beni
strumentali  e  di  servizi di cui all'Art. 174, comma 1, della legge
regionale n. 2/2002, quelle dirette:
      a) alla    realizzazione   di   manifestazioni   e   iniziative
promozionali  nei  settori  di competenza della direzione centrale di
cui  all'Art.  174,  comma 1,  lettera a),  della  legge regionale n.
2/2002, ed in particolare:
        1)   le   spese   per   l'organizzazione   di  manifestazioni
turistiche,  culturali,  sportive  a  livello  regionale, nazionale o
internazionale  comportanti la valorizzazione di una o piu' localita'
regionali  o  la  promozione  di un particolare settore di competenza
della direzione;
        2)  le  spese  per  l'acquisto  di  spazi pubblicitari per la
promozione delle manifestazioni di cui al numero 1);
        3)  le  spese  volte  al  sostegno  di iniziative e attivita'
realizzate  o  da  realizzarsi  da parte di Enti, pubblici o privati,
associazioni,  consorzi  o societa', che comportino la valorizzazione
di  una  o  piu'  localita'  del territorio regionale con particolare
riguardo  alle iniziative organizzate da piu' soggetti consorziati od
in collaborazione tra loro;
        4) le spese da sostenersi per l'ingaggio di artisti, atleti o
altre  personalita'  di  particolare  evidenza, per lo svolgimento di
attivita'   di  promozione  e  sponsorizzazione  dell'immagine  della
Regione Friuli-Venezia Giulia;
        5)  le spese per l'acquisto, la stampa, la pubblicazione e la
diffusione,  da parte della Regione o di soggetti terzi, di materiale
promozionale  concernente le iniziative di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4), quale gadgets pubblicazioni, riviste, libri, compact disc, video,
o altro materiale informatico o supporto mediale;
        6)  le  spese  per  ogni  altra iniziativa, riconducibile per
tipologia  a  quelle  di cui ai numeri da 1) a 5), riconosciuta utile
con provvedimento del direttore centrale ai fini della promozione dei
settori di competenza della direzione;
      b) alla  realizzazione  di  attivita'  di  pubbliche  relazioni
connesse  ad  attivita' istituzionali, compresa l'ospitalita', di cui
all'Art.  174,  comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2/2002,
ovvero:
        1)  le  spese sostenute per concrete ed obiettive esigenze di
rappresentanza   dell'Amministrazione   regionale  nei  confronti  di
soggetti   estranei   alla   stessa,   conformemente  alle  finalita'
istituzionali   e   agli  ambiti  di  competenza  della  direzione  e
giustificate da idonea documentazione ai sensi dell'Art. 7, comma 5;
        2)  le  spese  sostenute  per  l'organizzazione  di  viaggi e
soggiorni in Regione di giornalisti, rappresentanti dei settori delle
attivita' produttive di altre regioni o Stati per il perseguimento di
finalita' istituzionali;
        3)  le  spese  per  l'organizzazione  di riunioni e convegni,
conferenze stampa e relativi servizi di traduzione ed interpretariato
nei limiti di quanto previsto al numero 1);
      c) per i compensi e i rimborsi previsti dall'Art. 174, comma 1,
lettera c),  della  legge  regionale  n.  2/2002,  nonche'  le  spese
relative  agli  organi  collegiali  di  cui agli articoli 1 e 2 della
legge  regionale  23 agosto  1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi
collegiali   operanti  presso  l'Amministrazione  regionale),  ed  in
particolare:
        1)  alla Consulta regionale dei consumatori e degli utenti di
cui all'Art. 2, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16;
        2) alla Commissione regionale artigianato di cui all'Art. 22,
commi 11 e 12, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;
        3) al Comitato tecnico Artigiancassa di cui all'Art. 53 della
legge regionale n. 12/2002;
        4)  all'Albo  regionale  di  cui  all'Art. 8, comma 25, della
legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3;
        5)  all'Osservatorio  regionale del commercio di cui all'Art.
10, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8
      d) per  l'acquisto di materiale informativo, comprese riviste e
pubblicazioni  su supporto informatico e accesso a pagamento a banche
date  on-line  di  cui all'Art. 174, comma 1, lettera d), della legge
regionale  n. 2/2002, le spese per l'acquisto di supporti informatici
per  l'utilizzo  di  materiale  informativo, per l'acquisto di libri,
riviste  e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso
l'accesso  e  l'abbonamento  a  riviste,  pubblicazioni e banche dati
on-line;
    2.   Rientrano   nelle   spese  di  cui  all'Art.  174,  comma 1,
lettera e),  della  legge  regionale 2/2002, tutte le spese urgenti e
non  programmate  connesse  con  le  finalita'  di  cui  al  comma 1,
lettere a),  b),  c)  e  d),  comunque  previamente  autorizzate  dal
direttore centrale.
    3.  Tra  le tipologie di spesa per le quali e' ammessa l'apertura
di  credito  a favore di funzionari delegati della direzione centrale
sono inoltre comprese:
      a) le     spese     delle     quote    associative    sostenute
dall'Amministrazione  regionale  per  aderire ad istituzioni, enti ed
associazioni   aventi   finalita'  di  interesse  del  settore  delle
attivita' produttive, come previsto dall'Art. 1 della legge regionale
18 ottobre 1980, n. 58;
      b) le   spese   per  l'organizzazione  e  la  partecipazione  a
convegni, congressi e iniziative particolari promossi da istituzioni,
enti  ed  associazioni  ovvero  da  una  o  piu'  Regioni  o Comitati
organizzatori   dalle   stesse  costituiti  ed  aventi  finalita'  di
interesse  del  settore  delle  attivita'  produttive,  come previsto
dall'Art. 2, della legge regionale n. 58/1980;
      c) le spese relative a studi, indagini, collaborazioni affidati
a  personale  esterno  all'Amministrazione  regionale  di  comprovata
esperienza  e  capacita'  professionale, nell'ambito delle materie di
competenza  della  Direzione  centrale,  come  previsto dall'Art. 184
della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
      d) le  spese relative a borse di studio a studenti universitari
e  neolaureati  al  fine  di  effettuare  stage  formativi  presso la
direzione  centrale  attivita' produttive nelle materie di competenza
della  direzione  medesima ai sensi dell'Art. 6, commi 62 e 63, della
legge regionale n. 12/2006.

                               Art. 3.

               Disposizione ed esecuzione delle spese

    1.  Il  Direttore  centrale  dispone  le spese di cui all'Art. 2,
incaricando  il  dipendente  di cui all'Art. 174, comma 1 della legge
regionale   n.  2/2002,  nella  veste  di  funzionario  delegato,  di
provvedere alla relativa esecuzione.
    2.  Il  Direttore  di  servizio  competente provvede a disporre i
relativi ordini di accreditamento.
    3.  Le  iniziative di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), numero
3),  sono individuate con provvedimento del direttore centrale che ne
affida  la realizzazione o ne riconosce la rilevanza e la rispondenza
alle  linee  di  intervento  dell'Amministrazione  regionale  e  agli
obiettivi strategici della direzione.
    4.  Le  spese  di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), numero 4),
sono  disposte con provvedimento del direttore centrale che individua
le  personalita'  da  contattare  e  ne riconosce la chiara fama o il
prestigio   corrispondentemente   agli   obiettivi  strategici  della
direzione.
    5.  L'acquisizione  dei  servizi  di  cui  all'Art.  2,  comma 3,
lettera c),    e'    disposta    affidando    a   personale   esterno
all'Amministrazione  regionale  di' comprovata esperienza e capacita'
professionale,   nell'ambito   delle   materie  di  competenza  della
direzione    centrale,   studi,   indagini,   collaborazioni   previa
acquisizione del relativo curriculum.
    6.  Le  borse  di  studio di cui all'Art. 2, comma 3, lettera d),
sono  disposte  con  decreto  del  direttore  centrale  nel quadro di
convenzioni  da  stipularsi  con  le  Universita'.  A  tal  fine,  si
considerano neo laureati coloro che hanno conseguito il titolo da non
piu' di diciotto mesi.
    7. Le spese di cui all'Art. 2, salvo quelle di cui ai commi 3, 4,
5  e  6,  nonche'  quelle  relative  a  quote associative e ad organi
collegiali,  sono  eseguite  in  economia  secondo una delle seguenti
modalita':
      a) in  amministrazione  diretta,  quando  gli  interventi  sono
effettuati  direttamente  dal  dipendente  di  cui  al  comma 1,  con
materiali  e  personale  dell'Amministrazione  regionale  nonche' con
mezzi di proprieta' della stessa o appositamente noleggiati;
      b) a  cottimo fiduciario, quando gli interventi sono effettuati
mediante affidamento a persone o imprese.
    8.  Per  lo  svolgimento della procedura a cottimo fiduciario, il
funzionario delegato richiede, previa indagine di mercato, almeno tre
preventivi   redatti   secondo   le   indicazioni   contenute   nella
lettera d'invito.
    9. La lettera d'invito riporta:
      a) l'oggetto  della  prestazione,  le  relative caratteristiche
tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
      b) le modalita' di fornitura o di esecuzione del servizio;
      c) le eventuali garanzie richieste al contraente;
      d) il termine di presentazione delle offerte;
      e) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse;
      f) l'indicazione    del    termine   per   l'esecuzione   della
prestazione;
      g) gli  eventuali  criteri  per  la valutazione dei preventivi,
nell'ipotesi di cui al comma 11;
      h) l'eventuale  clausola  relativa all'aggiudicazione anche nel
caso  di  presentazione  di  un  unico  preventivo,  corredata  delle
adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione;
      i) la  misura  della  penale,  determinata  in conformita' alle
disposizioni di cui all'Art. 5;
      l)  l'obbligo  per il fornitore di dichiarare nel preventivo di
assumere   a   proprio   carico   tutti   gli  oneri  assicurativi  e
previdenziali  di  legge, di osservare le norme vigenti in materia di
sicurezza  sul  lavoro  e  di retribuzione dei lavoratori dipendenti,
nonche' di accettare condizioni contrattuali e, penalita';
      m) l'indicazione relativa al termine di pagamento.
    10.  La  scelta  del  contraente avviene di regola al prezzo piu'
basso,  previo  accertamento  della  congruita'  dei prezzi, ai sensi
dell'Art. 4.
    11.  Rientra  nella  facolta'  del direttore centrale valutare la
possibilita'   di   effettuare   l'aggiudicazione   con   il  sistema
dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa, previa definizione dei
criteri.
    12.   Nel  cottimo  fiduciario  i  rapporti  tra  le  parti  sono
disciplinati  da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il
funzionario  delegato  dispone  l'ordinazione  delle  forniture o dei
servizi,  sottoscritta  per  accettazione da parte del rappresentante
legale dell'impresa contraente.
    13. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva.
    14. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi e si
procede all'affidamento diretto:
      a) per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  nei  soli casi di
specialita', unicita' o urgenza;
      b) quando  il  costo  del  bene  da  acquisire  o del lavoro da
eseguire sia fissato in modo univoco dal mercato;
      c) quando  l'importo  della  spesa  non  superi 20.000 euro IVA
esclusa;
      d) per   il   completamento   o   integrazione   di  precedenti
acquisizioni di beni o servizi, qualora il ricorso a soggetti diversi
possa  creare  situazioni  di difficolta' o incompatibilita', purche'
l'importo  complessivo,  IVA  esclusa,  non  superi il valore di euro
50.000;
      e) per  l'affidamento  alle  stesse  condizioni di contratti in
corso  con  l'Amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    15. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verifichino cause
impreviste  ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive e'
possibile  far eseguire direttamente all'impresa contraente forniture
e  servizi  complementari  nel  limite  del  20%  (venti  per  cento)
dell'importo di aggiudicazione.

                               Art. 4.

                        Congruita' dei prezzi

    1. Salvo che per i casi di cui all'Art. 3, comma 14, lettere a) e
b),  l'accertamento della congruita' dei prezzi offerti dalle imprese
invitate e' effettuato dal funzionario delegato mediante acquisizione
di  pareri di organi tecnici ovvero a seguito di documentata indagine
di mercato.
    2.  Nei  casi  di  acquisizioni di beni e servizi particolarmente
complessi,  il funzionario delegato puo' nominare, su conforme parere
del  direttore centrale, una commissione composta anche da esperti di
altre   amministrazioni,   che   accerti  la  congruita'  dei  prezzi
praticati.

                               Art. 5.

                             P e n a l i

    1.   Il   funzionario   delegato,   nell'ambito   delle  clausole
contrattuali di cui all'Art. 3, comma 9, determina:
      a) il termine entro il quale si applica la penale per ritardata
consegna  dell'oggetto contrattuale. Il valore della penale, espresso
in  percentuale,  e'  proporzionato  al  valore  del  contratto ed e'
calcolato  per  giorni  lavorativi  di  ritardo.  Qualora l'ammontare
complessivo  della  penale  ecceda  il  10  per  cento del valore del
contratto,  il  funzionario  delegato  puo'  risolvere il contratto e
provvedere all'esecuzione in danno;
      b) il   termine  oltre  il  quale  il  ritardo  nell'esecuzione
comporta  d'ufficio  la  risoluzione  del contratto e l'esecuzione in
danno;
      c) la  penale  per  l'inadempimento  parziale della prestazione
convenuta,  dovuto  a  vizi,  inesattezze ed irregolarita' dei beni o
servizi acquisiti.
    2. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

                               Art. 6.

                           Limiti di spesa

    1.  Le  spese  di cui all'Art. 2 sono eseguite nel rispetto degli
importi   massimi,   IVA   esclusa,   di  seguito  indicati.  Nessuna
acquisizione   di   beni   o  servizi  puo'  essere  artificiosamente
frazionata per eludere i limiti di spesa di cui ai commi seguenti.
    2.  Le  spese  per  le  iniziative  di  cui  all'Art. 2, comma 1,
lettera a), numeri 1), 2) e 4), non possono superare i 130.000 euro.
    3.  Le  spese  per  le  iniziative  di  cui  all'Art. 2, comma 1,
lettera a), numero 3), non possono superare i 200.000 euro.
    4.  Le  spese  per  le  iniziative  di  cui  all'Art. 2, comma 1,
lettera a), numero 5), non possono superare i 50.000 euro.
    5.  Le  spese  per  le  iniziative  di  cui  all'Art. 2, comma 1,
lettera b),  non  possono  superare  il  limite  di  50.000  euro  se
realizzate in amministrazione diretta e di 130.000 euro se realizzate
a cottimo fiduciario.
    6.  Le  spese  per  le  iniziative  di  cui  all'Art. 2, comma 1,
lettera c), non possono superare il limite di 50.000 euro.
    7.  Le  spese  per  le  iniziative  di  cui  all'Art. 2, comma 1,
lettera d),  non  possono  superare  il  limite  di  50.000  euro' se
realizzate  in  amministrazione  diretta,  ovvero  di 130.000 euro se
realizzate a cottimo fiduciario.
    8.  Le  spese  per  le  iniziative  di  cui  all'Art. 2, comma 3,
lettera a), non possono superare il limite di 50.000 euro.
    9.  Le  spese  per  le  iniziative  di  cui  all'Art. 2, comma 3,
lettera b),  non  possono  superare  il  limite  di  50.000  euro. se
realizzate  in  amministrazione  diretta,  ovvero  di 130.000 euro se
realizzate a cottimo fiduciario.
    10.  Le  spese  per  le  iniziative  di  cui all'Art. 2, comma 3,
lettere c) e d), non possono superare il limite di 130.000 euro.

                               Art. 7.

Pagamento  delle  spese  e  rendicontazione  delle  somme  erogate su
                         apertura di credito

    1.  Il  pagamento  e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate
al funzionario delegato.
    2.  Per  il  pagamento relativo a provviste di minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 1.
    3.  Le  spese  sono  pagate,  previa  presentazione  di  regolare
fattura,  o  equivalente documento fiscale per le minute spese, entro
trenta  giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione
della commessa, se non diversamente pattuito. Le spese devono in ogni
caso   essere   giustificate   da   idonea   documentazione  mediante
l'indicazione  delle  spese  in  maniera  analitica,  non  globale  o
forfetaria   e  comunque  tale  da  evidenziare  precisi  riferimenti
soggettivi, temporali e modali che consentano un'adeguata valutazione
della rispondenza ai fini pubblici delle spese.
    4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito
si  applicano le norme vigenti in materia ed in particolare l'Art. 35
della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di
bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale
1° marzo 1988, n. 7).

                               Art. 8.

                             R i n v i o

    1.  Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del presente
Regolamento,  si  applicano  le disposizioni della legge regionale n.
7/1999  e,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  in materia di
contabilita' generale dello Stato.

                               Art. 9.

                             Abrogazione

    1.  E' abrogato il «Regolamento concernente la determinazione dei
limiti  di  importo delle singole voci di spesa relative all'acquisto
di  beni  strumentali  e di servizi da eseguirsi mediante apertura di
credito a favore di Funzionari delegati della Direzione regionale del
commercio,  del  turismo  e  del  terziario  ai  sensi dell'Art. 174,
comma 1  della  legge  regionale 16 gennaio 2002, n. 2.», emanato con
decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0167/Pres..

                              Art. 10.

                          Entrata in vigore

    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.

                                           Visto, il presidente: Illy