(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 51 del 20 dicembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione

    1.  La  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia con la presente
legge  disciplina  la  gestione  delle  aree sciabili attrezzate e la
pratica non agonistica degli sport sulla neve, nonche' i criteri e le
modalita'  per  la  concessione e l'erogazione dei contributi statali
per  la  realizzazione  di interventi per la messa in sicurezza delle
aree  medesime,  in  attuazione  della legge 24 dicembre 2003, n. 363
(Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
discesa e da fondo).
    2.  L'attivita'  sciatoria  e'  un'attivita'  sportiva  che viene
praticata  a  diretto  contatto  con  la natura, pertanto la condotta
degli  sciatori  deve  essere  sempre adeguata alle proprie capacita'
tecniche,  alle  condizioni  niveometeorologiche del momento, nonche'
alle condizioni della pista.