(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 20 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina la gestione delle aree sciabili attrezzate e la pratica non agonistica degli sport sulla neve, nonche' i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi statali per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo). 2. L'attivita' sciatoria e' un'attivita' sportiva che viene praticata a diretto contatto con la natura, pertanto la condotta degli sciatori deve essere sempre adeguata alle proprie capacita' tecniche, alle condizioni niveometeorologiche del momento, nonche' alle condizioni della pista.