(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 20 dicembre 2006) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 «Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97» ed in particolare l'Art. 17 «Servizio scolastico» come da ultimo sostituito dall'Art. 2 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, il quale stabilisce che i criteri di priorita' e le modalita' di concessione ed erogazione di contributi, a favore di insegnanti la cui residenza e' situata in un comune posto ad una distanza di almeno 20 chilometri dalla sede montana di servizio, vengano stabiliti con apposito regolamento regionale di esecuzione; Ritenuto di definire tali criteri in un quadro unitario e organico al fine di garantire l'uniformita' di trattamento sul territorio montano; Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagne; Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2872 del 24 novembre 2006; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi a sollievo degli oneri di trasferimento degli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori montani, in esecuzione dell'Art. 17, comma 4, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) e successive modificazioni ed integrazioni», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 1° dicembre 2006 ILLY