(Provincia di Bolzano)
(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 7 del 13 febbraio 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 4701 del 18
dicembre 2006
                                Emana
il seguente regolamento:
Registrato  alla  Corte  dei conti il 31 gennaio 2007, registro n. 1,
foglio n. 5
                               Art. 1.

   1.  L'art.  4  del decreto del Presidente della Provincia 4 giugno
2003, n. 22, cosi' sostituito:
   «Art.  4  (Competenze).  - 1. Nel quadro delle priorita' contenute
nelle  direttive  emanate dal competente assessore o dalla competente
assessora,  il  Comitato  provinciale  definisce  gli obiettivi e gli
standard  operativi  della valutazione esterna del sistema scolastico
nel  suo  complesso  e  nelle sue articolazioni nonche' delle singole
istituzioni  scolastiche, accompagna lo svolgimento della valutazione
e provvede affinche' i risultati vengano resi pubblici.
   2.  Al  fine  di migliorare la qualita' dell'offerta formativa, il
Comitato provinciale, in particolare:
    a) verifica che gli obiettivi e gli standard qualitativi previsti
a  livello  provinciale  nonche' gli obiettivi stabiliti dalla scuola
autonoma siano stati raggiunti;
    b)  valuta  l'efficacia  dell'istruzione  e  della  formazione  e
compara  i  risultati di queste analisi con quelli rilevati a livello
nazionale e internazionale in collaborazione con il nucleo operativo;
    c)  indaga  le  cause  dei  risultati  scolastici, sia in caso di
successo che di insuccesso, con particolare riguardo alla dispersione
scolastica;
    d)  promuove nelle scuole di ogni ordine e grado la cultura della
valutazione   interna   ed   esterna,  sia  dell'autovalutazione  sia
dell'eterovalutazione;
    e)  esamina  gli  effetti  delle  scelte di politica scolastica e
delle norme legislative nel settore scolastico;
    f)  valuta l'idoneita' dei curricoli e gli esiti delle iniziative
di  innovazione promosse in ambito provinciale, nonche' le competenze
raggiunte  dagli  alunni  e  dalle  alunne e la qualita' dell'offerta
formativa;
    g)   promuove   la   partecipazione   a   progetti  nazionali  ed
internazionali  di  valutazione  nel  settore scolastico e analizza i
risultati raggiunti;
    h) definisce con il nucleo operativo il procedimento di analisi e
valutazione   sistematica   della   qualita'   dei  servizi  e  delle
prestazioni delle istituzioni scolastiche;
    i) formula proposte per lo sviluppo delle politiche scolastiche e
della qualita' dell'intero sistema scolastico.
   3.   Il  Comitato  provinciale  predispone,  sentito  l'Intendente
scolastico  o l'Intendente scolastica, il piano annuale e pluriennale
di attivita' nonche' il relativo preventivo di spesa annuale, i quali
vengono   approvati  dalla  giunta  provinciale.  Gli  oneri  per  il
conferimento  di  incarichi  di  consulenza  non possono superare gli
stanziamenti  iscritti, a tal fine, nel preventivo di spesa approvato
dalla giunta provinciale.».