(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 23 gennaio 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico); Visto il decreto del Presidente della provincia n. 6-59/Leg. di data 6 aprile 2006 (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6); Vista la legge provinciale 21 luglio 2006, n. 4 recante «Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e interpretazione autentica dell'Art. 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico)»; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2408 di data 17 novembre 2006, con la quale e' stata approvata la modifica degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della provincia n. 6-59/Leg. di data 6 aprile 2006; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifica dell'Art. 12 del decreto del Presidente della provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. 1. Il comma 2 dell'Art. 12 del decreto del Presidente della provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. e' sostituito dal seguente: «2. L'avviso di pubblicazione dello statuto in particolare: a) contiene l'espressa indicazione che lo Statuto e' depositato presso la sede dell'ASUC e negli uffici comunali per la libera consultazione da parte degli aventi diritto; b) rende noto che lo Statuto entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e reca l'avvertenza che entro il termine di pubblicazione un quinto dei maggiorenni residenti nella frazione puo' chiedere di sottoporlo a referendum confermativo ai sensi dell'Art. 6, comma 5, delle legge provinciale; nel caso in cui lo Statuto preveda i capofamiglia quali aventi diritto al voto nelle consultazioni, l'avviso deve specificare che per l'indizione del referendum e' sufficiente che, ai sensi dell'Art. 6, comma 7, della legge provinciale, il referendum medesimo sia richiesto da un decimo dei maggiorenni residenti nella frazione.