(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 23 gennaio 2007)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il Presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma 1,  n.  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
    Vista la legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina
dell'amministrazione dei beni di uso civico);
    Visto  il  decreto del Presidente della provincia n. 6-59/Leg. di
data 6 aprile 2006 (Regolamento di esecuzione della legge provinciale
14 giugno 2005, n. 6);
    Vista   la  legge  provinciale  21  luglio  2006,  n.  4  recante
«Modifiche  della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e
interpretazione   autentica   dell'Art.   6,   comma 7,  della  legge
provinciale     14 giugno    2005,    n.    6    (Nuova    disciplina
dell'amministrazione dei beni di uso civico)»;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 2408 di data
17 novembre  2006,  con la quale e' stata approvata la modifica degli
articoli 12  e  13  del  decreto  del  Presidente  della provincia n.
6-59/Leg. di data 6 aprile 2006;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifica  dell'Art.  12  del  decreto  del Presidente della provincia
                     6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.
    1.  Il  comma 2  dell'Art.  12  del  decreto del Presidente della
provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. e' sostituito dal seguente:
    «2. L'avviso di pubblicazione dello statuto in particolare:
      a) contiene l'espressa indicazione che lo Statuto e' depositato
presso  la  sede  dell'ASUC  e  negli  uffici  comunali per la libera
consultazione da parte degli aventi diritto;
      b) rende  noto  che  lo  Statuto  entra  in  vigore  il  giorno
successivo  all'ultimo di pubblicazione e reca l'avvertenza che entro
il termine di pubblicazione un quinto dei maggiorenni residenti nella
frazione  puo'  chiedere  di  sottoporlo a referendum confermativo ai
sensi  dell'Art. 6, comma 5, delle legge provinciale; nel caso in cui
lo  Statuto preveda i capofamiglia quali aventi diritto al voto nelle
consultazioni,  l'avviso  deve  specificare  che  per l'indizione del
referendum  e'  sufficiente che, ai sensi dell'Art. 6, comma 7, della
legge  provinciale, il referendum medesimo sia richiesto da un decimo
dei maggiorenni residenti nella frazione.