(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del
                          15 febbraio 2007)

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
    Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
    Visto il regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 50-5288 del
12 febbraio 2007
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Sostituzione dell'Art. 2 del regolamento regionale 31 luglio 2001, n.
                                11/R
    1. L'Art. 2 del regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  2.  Soggetti  legittimati. - 1. Possono presentare domanda
per  realizzare gli usi di cui all'Art. 1, i consorzi di bonifica e i
consorzi  di  irrigazione, regolarmente costituiti e in regola con il
pagamento del prescritto canone demaniale, titolari:
      a) di   un   provvedimento   valido   di   concessione,   anche
preferenziale, di grande o piccola derivazione o di riconoscimento di
antico diritto;
      b) di   derivazioni  esercitate  sulla  base  di  provvedimenti
provvisori o in attesa di rinnovo.».