(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 15 febbraio 2007) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Visto il regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 50-5288 del 12 febbraio 2007 Emana il seguente regolamento: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 2 del regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R 1. L'Art. 2 del regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R, e' sostituito dal seguente: «Art. 2. Soggetti legittimati. - 1. Possono presentare domanda per realizzare gli usi di cui all'Art. 1, i consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione, regolarmente costituiti e in regola con il pagamento del prescritto canone demaniale, titolari: a) di un provvedimento valido di concessione, anche preferenziale, di grande o piccola derivazione o di riconoscimento di antico diritto; b) di derivazioni esercitate sulla base di provvedimenti provvisori o in attesa di rinnovo.».