(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 5 del 31 gennaio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni ed integrazioni all'Art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 6 1. Al comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 6, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre». 2. Il comma 3 dell'Art. 1 della legge regionale n. 6/2004, e' sostituito dal seguente: «3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone il programma degli accessi alla sede del Consiglio regionale sulla base di criteri e modalita' previamente determinati con propria deliberazione.». 3. Dopo il comma 3 dell'Art. 1 della legge regionale n. 6/2004, e' inserito il seguente: «3-bis. Il Consiglio regionale, per agevolare l'accesso di studenti e di docenti delle scuole umbre alla propria sede, stipula convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 22 gennaio 2007 LORENZETTI