(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 8 del 21 febbraio 2007)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  l'Art. 14, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2003,
ove  si  prevede  che  l'attivita'  di  discarica  sia  soggetta alla
prestazione  di  una  garanzia  per  la  attivazione  e  la  gestione
operativa  della discarica, comprese le procedure di chiusura nonche'
alla  prestazione  di  altra garanzia per la gestione successiva alla
chiusura;
    Visto  il succitato decreto legislativo n. 36/2003 ove stabilisce
che  le  regioni  adeguino la propria normativa a quanto disciplinato
dal medesimo decreto;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Regione n. 0266/Pres.
dell'11 agosto  2005  con il quale e' stato approvato il «Regolamento
concernente  le  garanzie  finanziarie  per  le  discariche, ai sensi
dell'Art.  5  della  legge  regionale  n.  30/1987  (Norme  regionali
relative  allo  smaltimento  dei  rifiuti)  e successive modifiche ed
integrazioni»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Regione n. 0409/Pres. del
18 novembre 2005 con il quale sono state approvate delle modifiche al
succitato testo regolamentare;
    Considerato   che   il   decreto  legislativo  n.  36/2003  trova
applicazione  -  come  si  evince  dagli  articoli 3  e  17  - per le
discariche da autorizzare in futuro e per quelle in attivita', ma non
per  quelle  gia'  chiuse  o  per  quelle per le quali sia stata gia'
inoltrata  la  comunicazione  di  fine  lavori,  come ha recentemente
chiarito il TAR Veneto, sezione III, n. 609/2006
    Rilevato   che  sul  territorio  regionale  insistono  discariche
esaurite  o  chiuse  alla data del 27 marzo 2003 di entrata in vigore
del  decreto  legislativo  n.  36/2003,  per  le  quali le situazioni
autorizzative e negoziali, ivi comprese quelle riferite agli obblighi
cauzionali, devono ritenersi consolidate;
    Ritenuto,  pertanto, di modificare il «Regolamento concernente le
garanzie  finanziarie  per  le discariche, ai sensi dell'Art. 5 della
legge regionale n. 30/1987 (Norme regionali relative allo smaltimento
dei  rifiuti)  e  successive modifiche ed integrazioni» approvato con
decreto  del  Presidente  della  Regione n. 0266/Pres. dell'11 agosto
2005;
    Vista  la  legge  regionale  7 settembre 1987, n. 30 e successive
modifiche  ed  integrazioni, contenente norme regionali relative allo
smaltimento dei rifiuti;
    Visto  in  particolare  l'Art.  5,  comma  1,  lettera  l)  della
succitata  legge regionale n. 30/1987 che stabilisce che alla Regione
compete  la  determinazione  delle garanzie finanziarie per coprire i
costi  di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione
dell'impianto, nonche' necessari al recupero dell'area interessata;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3 del 12
gennaio 2007;
                              Decreta:

    1.  E'  approvata  la  modifica  al  «Regolamento  concernente le
garanzie  finanziarie  per  le  discariche ai sensi dell'Art. 5 della
legge  regionale  7  settembre  1987, n. 30 (Norme regionali relative
allo  smaltimento  dei  rifiuti)»  emanato con decreto del Presidente
della  Regione  n.  0266/Pres.  dell'11 agosto 2005 e successivamente
modificato  con il decreto del Presidente della Regione n. 0409/Pres.
del  18  novembre  2005, nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservare e di fare
osservare  detta  disposizione  quale  modifica  a  Regolamento della
Regione.
    3.  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY