(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 2007) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 14, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2003, ove si prevede che l'attivita' di discarica sia soggetta alla prestazione di una garanzia per la attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura nonche' alla prestazione di altra garanzia per la gestione successiva alla chiusura; Visto il succitato decreto legislativo n. 36/2003 ove stabilisce che le regioni adeguino la propria normativa a quanto disciplinato dal medesimo decreto; Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0266/Pres. dell'11 agosto 2005 con il quale e' stato approvato il «Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche, ai sensi dell'Art. 5 della legge regionale n. 30/1987 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0409/Pres. del 18 novembre 2005 con il quale sono state approvate delle modifiche al succitato testo regolamentare; Considerato che il decreto legislativo n. 36/2003 trova applicazione - come si evince dagli articoli 3 e 17 - per le discariche da autorizzare in futuro e per quelle in attivita', ma non per quelle gia' chiuse o per quelle per le quali sia stata gia' inoltrata la comunicazione di fine lavori, come ha recentemente chiarito il TAR Veneto, sezione III, n. 609/2006 Rilevato che sul territorio regionale insistono discariche esaurite o chiuse alla data del 27 marzo 2003 di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2003, per le quali le situazioni autorizzative e negoziali, ivi comprese quelle riferite agli obblighi cauzionali, devono ritenersi consolidate; Ritenuto, pertanto, di modificare il «Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche, ai sensi dell'Art. 5 della legge regionale n. 30/1987 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0266/Pres. dell'11 agosto 2005; Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti; Visto in particolare l'Art. 5, comma 1, lettera l) della succitata legge regionale n. 30/1987 che stabilisce che alla Regione compete la determinazione delle garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonche' necessari al recupero dell'area interessata; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3 del 12 gennaio 2007; Decreta: 1. E' approvata la modifica al «Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'Art. 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti)» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0266/Pres. dell'11 agosto 2005 e successivamente modificato con il decreto del Presidente della Regione n. 0409/Pres. del 18 novembre 2005, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY