(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 8 del 21 febbraio 2007)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  regionale  9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme
regionali  per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro», ed
in  particolare l'Art. 7, comma 4, secondo il quale la Regione, sulla
base  degli  indirizzi contenuti nel programma triennale regionale di
politica  del  lavoro, individua con regolamento forme e modalita' di
sostegno  all'esercizio  da  parte  delle province delle funzioni e i
compiti nelle materie attribuite alle stesse ai sensi del comma 1 del
medesimo Art. 7;
    Visto  il  programma  triennale  regionale di politica del lavoro
2006  - 2008, approvato con deliberazione giuntale 21 aprile 2006, n.
856;
    Ritenuto,  sulla base della segnalazioni ricevute delle Province,
di  sostenere,  in  particolare,  l'esercizio  delle  funzioni  e dei
compiti  nelle  materie attribuite alle stesse ai sensi delle lettere
a),  b),  c)  e  d) del comma 1 dell'Art. 7, della legge regionale n.
18/2005,  tramite  il potenzi mento degli uffici preposti ai medesimi
compiti e funzioni;
    Vista la deliberazione della giunta regionale 2 febbraio 2007, n.
195, n la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento
per il sostegno all'esercizio da parte elle province delle funzioni e
dei compiti trasferiti in materia di lavoro, di cui all'Art. 7, comma
4,  della  legge  regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)»;
    Sentiti  il  comitato  di  coordinamento  interistituzionale e la
commissione  regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del
5 febbraio  2007 hanno esaminato il testo di regolamento di cui sopra
esprimendo sul medesimo parere favorevole, con richiesta di apportare
al testo le seguenti modificazioni:
      a) all'Art.  2,  comma  1,  lettera  a)  sostituire  la  parola
«inferio «con «superiore»;
      b) all'Art.  2,  comma 1, lettera c) sopprimere le parole «un o
piu»;
    Ritenuto,  in accoglimento delle richieste formulate dal comitato
di coordinamento interistituzionale e dalla commissione regionale per
il lavoro, di apportare le opportune modificazioni al testo dell'Art.
2 del regolamento;
    Sentito il consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del
7 febbraio  2007  ha  esaminato  il testo del regolamento allegato al
presente  provvedimento,  esprimendo  sul  medesimo,  ai  sensi degli
articoli 34,  comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio
2006,  n.  1  (Principi  e  norme  fondamentali del sistema Regione -
autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole;
    Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione;
    Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 258 dell'8
febbraio 2007;
                              Decreta:

      1.  E'  approvato il «Regolamento per il sostegno all'esercizio
da  parte  delle  province delle funzioni e dei compiti trasferiti in
materia  di lavoro, di cui l'Art. 7, comma 4, della legge regionale 9
agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la
qualita'  del  lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e stanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di o servarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    3.  Il  presente decreto sara' pubblicato il Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY