(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del
                          14 febbraio 2007)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti  gli  articoli 34 e 42, comma 2 e 5, e n. 66, comma 3 dello
statuto;
    Vista  la  legge  regionale  3 gennaio  2005,  n. 1 (Norme per il
governo  del  territorio)  ed in particolare il titolo II capo I, che
detta  disposizioni per la valutazione integrata di piani e programmi
e   prevede,   all'Art.  11  comma 5,  l'emanazione  di  un  apposito
regolamento, in coerenza con la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49
(Norme  in  materia di programmazione regionale), anche in attuazione
della  direttiva  2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti
di determinati piani e programmai sull'ambiente;
    Vista la preliminare decisione della giunta regionale 11 dicembre
2006,  n.  27  adottata  previa  acquisizione dei pareri del Comitato
tecnico  della  programmazione,  delle  competenti  strutture  di cui
all'Art.  29  della  legge  regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa
raggiunta   al   tavolo   di   concertazione   interistituzionale   e
dell'informazione  del tavolo di concertazione generale, e trasmessa,
ai  fini  dell'acquisizione  del  parere, alla commissione consiliare
competente ai sensi dell'Art. 42, comma 2, dello Statuto regionale ed
al  Consiglio  delle autonomie locali ai sensi dell'Art. 66, comma 3,
dello Statuto regionale;
    Dato  atto  che  la  6ยช commissione consiliare ha espresso parere
favorevole nella seduta del 18 gennaio 2007;
    Dato  atto  che  il consiglio delle autonomie locali ha espresso,
nella seduta del 23 gennaio 2007, parere favorevole con condizioni;
    Vista   la   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  74  del
5 febbraio  2007  che  approva il regolamento di attuazione dell'Art.
11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il
governo del territorio) in materia di valutazione integrata;
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  Il  presente regolamento, in attuazione dell'Art. 11, comma 5
della  legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio),  disciplina  i  criteri,  la  procedura  e  le modalita'
tecniche   per  l'effettuazione  della  valutazione  integrata  e  le
relative forme di partecipazione.
    2. il presente regolamento prevede, all'interno della valutazione
integrata,   l'effettuazione   della   valutazione  ambientale  degli
strumenti  della pianificazione territoriale di competenza comunale e
provinciale  e degli atti di governo del territorio di competenza dei
comuni  e  le relative forme di consultazione in attuazione di quanto
disposto  dalla  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27 giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
    3.  Il  processo  di  valutazione  integrata,  comprende tutte le
valutazioni degli strumenti della pianificazione territoriale e degli
atti  di  governo  del  territorio  previsti dalla legge regionale n.
1/2005,  compresi  gli  adempimenti  riferiti  ai  siti  di interesse
regionale o comunitario.