(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 14 febbraio 2007) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, e n. 66, comma 3 dello statuto; Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare il titolo II capo I, che detta disposizioni per la valutazione integrata di piani e programmi e prevede, all'Art. 11 comma 5, l'emanazione di un apposito regolamento, in coerenza con la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmai sull'ambiente; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 27 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione interistituzionale e dell'informazione del tavolo di concertazione generale, e trasmessa, ai fini dell'acquisizione del parere, alla commissione consiliare competente ai sensi dell'Art. 42, comma 2, dello Statuto regionale ed al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'Art. 66, comma 3, dello Statuto regionale; Dato atto che la 6ยช commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 gennaio 2007; Dato atto che il consiglio delle autonomie locali ha espresso, nella seduta del 23 gennaio 2007, parere favorevole con condizioni; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 74 del 5 febbraio 2007 che approva il regolamento di attuazione dell'Art. 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata; Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 11, comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), disciplina i criteri, la procedura e le modalita' tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione. 2. il presente regolamento prevede, all'interno della valutazione integrata, l'effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e degli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e le relative forme di consultazione in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 3. Il processo di valutazione integrata, comprende tutte le valutazioni degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio previsti dalla legge regionale n. 1/2005, compresi gli adempimenti riferiti ai siti di interesse regionale o comunitario.