(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del
                          14 febbraio 2007)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
    Vista  la  legge  regionale  3 gennaio  2005,  n. 1 (Norme per il
governo del territorio) ed in particolare il titolo IV, capo III, che
detta disposizioni per il territorio rurale e prevede l'emanazione di
un regolamento di attuazione delle relative disposizioni;
    Vista la preliminare decisione della giunta regionale 27 novembre
2006,  n.  16  adottata  previa  acquisizione dei pareri del comitato
tecnico  della  programmazione,  delle  competenti  strutture  di cui
all'Art.  29  della  legge  regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa
raggiunta  al tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali,
e dell'informazione del tavolo di concertazione generale;
    Dato  atto  del  parere  favorevole del Consiglio delle autonomie
locali espresso nella seduta del 13 dicembre 2006;
    Preso  atto  che  la 2ª Commissione consiliare «Agricoltura» e la
6ª Commissione  consiliare  «Territorio e ambiente», nella seduta del
18 gennaio  2007, hanno congiuntamente espresso parere favorevole con
inviti e richieste;
    Ritenuto  di  accogliere  parzialmente  la richiesta di modifiche
espresse dalle suddette commissioni consiliari;
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2007, n.
75  che  approva il regolamento di attuazione del titolo IV, capo III
(Il  territorio  rurale),  della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio);
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1. Il presente regolamento contiene le norme per attuazione delle
disposizioni  legislative  regionali  per  il  governo del territorio
rurale,  contenute  nel  titolo  IV,  capo  III della legge regionale
3 gennaio  2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) da ultimo
modificata   dalla   legge   regionale  n.  24/2006  e  definisce  in
particolare:
      a) le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per
la  costruzione  di  nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi
annessi  agricoli,  qualora non siano definite nel piano territoriale
di coordinamento della provincia;
      b) le  condizioni  per la realizzazione di nuovi edifici rurali
ad uso abitativo e i nuovi annessi agricoli;
      c) i  casi  in  cui  la  costruzione di nuovi annessi agricoli,
purche' ammessa dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o
dagli  atti  di governo del territorio del comune, non e' soggetta al
rispetto  delle  superfici  fondiarie  minime di cui alla lettera a),
ovvero puo' eccedere le capacita' produttive dell'azienda agricola;
      d) le   disposizioni   relative  all'installazione  di  annessi
destinati   all'agricoltura  esercitata  da  soggetti  diversi  dagli
imprenditori agricoli;
      e) le  disposizioni  relative  all'installazione  di  manufatti
precari, di serre temporanee e di serre con copertura stagionale;
      f) i   contenuti   del   programma   aziendale  pluriennale  di
miglioramento agricolo ambientale;
      g) le  disposizioni  relative  agli  interventi di sistemazione
ambientale  correlati  al mutamento della destinazione d'uso agricola
di edifici ricadenti nel territorio rurale.