(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 14 febbraio 2007) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto; Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare il titolo IV, capo III, che detta disposizioni per il territorio rurale e prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione delle relative disposizioni; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 27 novembre 2006, n. 16 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali, e dell'informazione del tavolo di concertazione generale; Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 dicembre 2006; Preso atto che la 2ª Commissione consiliare «Agricoltura» e la 6ª Commissione consiliare «Territorio e ambiente», nella seduta del 18 gennaio 2007, hanno congiuntamente espresso parere favorevole con inviti e richieste; Ritenuto di accogliere parzialmente la richiesta di modifiche espresse dalle suddette commissioni consiliari; Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 75 che approva il regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento contiene le norme per attuazione delle disposizioni legislative regionali per il governo del territorio rurale, contenute nel titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) da ultimo modificata dalla legge regionale n. 24/2006 e definisce in particolare: a) le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia; b) le condizioni per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e i nuovi annessi agricoli; c) i casi in cui la costruzione di nuovi annessi agricoli, purche' ammessa dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune, non e' soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui alla lettera a), ovvero puo' eccedere le capacita' produttive dell'azienda agricola; d) le disposizioni relative all'installazione di annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli; e) le disposizioni relative all'installazione di manufatti precari, di serre temporanee e di serre con copertura stagionale; f) i contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale; g) le disposizioni relative agli interventi di sistemazione ambientale correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale.