(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del
                          14 febbraio 2007)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
    Vista  la  legge  regionale  3 gennaio  2005,  n. 1 (Norme per il
governo  del  territorio)  ed in particolare l'Art.  29, comma 5, che
stabilisce che la giunta regionale emani apposite istruzioni tecniche
per  definire e disciplinare le modalita' di realizzazione e gestione
della   base   informativa,  le  specifiche  tecniche,  gli  standard
informativi   minimi   e  le  regole  comuni,  con  riferimento  alla
produzione e all'informazione geografica;
    Vista la preliminare decisione della giunta regionale 27 novembre
2006,  n.  17  adottata  previa  acquisizione dei pareri del comitato
tecnico  della  programmazione,  delle  competenti  strutture  di cui
all'Art.  29  della  legge  regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa
raggiunta al Tavolo di concertazione giunta regionale - Enti locali e
dell'informazione del Tavolo di concertazione generale;
    Preso  atto  che  la  6ยช commissione consiliare, nella seduta del
18 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole;
    Dato  atto  del  parere  favorevole del Consiglio delle autonomie
locali nella seduta del 13 dicembre 2006;
    Vista la deliberazione della giunta regionale 5 febbraio 2007, n.
76,  che approva il Regolamento di attuazione dell'Art.  29, comma 5,
della  legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio)   -   Disciplina   del   sistema  informativo  geografico
regionale;
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento

    1.  Il presente regolamento disciplina le materie di cui all'Art.
 29,  comma 5,  della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per
il governo del territorio), e specificamente:
      a) le   modalita'   di  realizzazione  e  gestione  della  base
informativa geografica regionale;
      b) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le
regole  comuni,  con  riferimento  alla produzione ed alla diffusione
dell'informazione geografica.