(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 22 febbraio 2007) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto; Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attivita' in materia di promozione della cultura e della pratica delle attivita' motorie); Visti gli articoli 10 e 10-bis della suddetta legge regionale che definiscono con precisione l'ambito applicativo del regolamento di attuazione e confermano sostanzialmente l'impostazione generale del precedente regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 2 (Regolamento di attuazione dell'Art. 13 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 «Interventi per la promozione e disciplina delle attivita' motorie»), salvo i necessari adeguamenti al quadro normativo nazionale; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 9 ottobre 2006, n. 2 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione interistituzionale, e trasmessa al presidente del consiglio regionale e al consiglio delle autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'Art. 42, comma 2, e dall'Art. 66, comma 3, dello statuto regionale; Preso atto che la 5ª Commissione consiliare, nella seduta del 16 novembre 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni; Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla suddetta commissione consiliare; Dato atto del parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 17 novembre 2006; Vista la deliberazione della giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 92, che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attivita' in materia di promozione della cultura e della pratica delle attivita' motorie); Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 10 e 10-bis della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attivita' in materia di promozione della cultura e della pratica delle attivita' motorie) si applica ai locali presso cui si svolgono le attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a) del presente regolamento, ivi compresi quelli ubicati presso stabilimenti termali e centri benessere. 2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i locali dove si svolgono le seguenti attivita': a) discipline riferibili a espressioni filosofiche dell'individuo, che comportino attivita' motoria; b) ballo e danza, in quanto riferibili ad attivita' di spettacolo.