(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del
                          22 febbraio 2007)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;
    Vista  la  legge  regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle
funzioni  e  delle attivita' in materia di promozione della cultura e
della pratica delle attivita' motorie);
    Visti gli articoli 10 e 10-bis della suddetta legge regionale che
definiscono  con  precisione  l'ambito applicativo del regolamento di
attuazione  e  confermano sostanzialmente l'impostazione generale del
precedente  regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 2 (Regolamento di
attuazione  dell'Art.  13 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49
«Interventi per la promozione e disciplina delle attivita' motorie»),
salvo i necessari adeguamenti al quadro normativo nazionale;
    Vista  la  preliminare decisione della giunta regionale 9 ottobre
2006,  n.  2  adottata  previa  acquisizione  dei pareri del comitato
tecnico  della  programmazione,  delle  competenti  strutture  di cui
all'Art.  29  della  legge  regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa
raggiunta  al tavolo di concertazione interistituzionale, e trasmessa
al  presidente del consiglio regionale e al consiglio delle autonomie
locali,  ai  fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'Art. 42,
comma 2, e dall'Art. 66, comma 3, dello statuto regionale;
    Preso  atto che la 5ª Commissione consiliare, nella seduta del 16
novembre 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni;
    Ritenuto  di  accogliere  parzialmente  le osservazioni formulate
dalla suddetta commissione consiliare;
      Dato  atto  del parere favorevole del consiglio delle autonomie
locali espresso nella seduta del 17 novembre 2006;
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale 12 febbraio 2007,
n. 92, che approva il regolamento di attuazione della legge regionale
31  agosto  2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attivita' in
materia  di  promozione della cultura e della pratica delle attivita'
motorie);
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

    1.  Il  presente  regolamento,  in attuazione degli articoli 10 e
10-bis  della  legge  regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle
funzioni  e  delle attivita' in materia di promozione della cultura e
della  pratica  delle  attivita' motorie) si applica ai locali presso
cui  si  svolgono le attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a)
del   presente   regolamento,  ivi  compresi  quelli  ubicati  presso
stabilimenti termali e centri benessere.
    2.  Sono  esclusi  dalla  disciplina  del  presente regolamento i
locali dove si svolgono le seguenti attivita':
      a) discipline     riferibili    a    espressioni    filosofiche
dell'individuo, che comportino attivita' motoria;
      b) ballo   e  danza,  in  quanto  riferibili  ad  attivita'  di
spettacolo.