(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 22 febbraio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi fondamentali 1. La Regione Toscana garantisce il principio della liberta' di scelta terapeutica del paziente e la liberta' di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente. 2. La Regione tutela l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle regioni dal titolo V della Costituzione, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all'Art. 2. L'esercizio delle stesse e' affidato ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.