(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del
                          22 febbraio 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Principi fondamentali

    1.  La  Regione Toscana garantisce il principio della liberta' di
scelta  terapeutica  del paziente e la liberta' di cura del medico in
adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di
un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.
    2.  La  Regione  tutela  l'esercizio delle medicine complementari
all'interno  delle  norme contenute nella presente legge e nel quadro
delle   competenze   assegnate   alle  regioni  dal  titolo  V  della
Costituzione, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli
indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all'Art.
2.   L'esercizio  delle  stesse  e'  affidato  ai  medici  chirurghi,
odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.