(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2 marzo 2007) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto L'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto; Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili), ed in particolare l'Art. 6, il quale stabilisce che la giunta regionale approva le istruzioni tecniche necessarie per la redazione degli atti di pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali recuperabili assimilabili; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 27 dicembre 2006, n. 27 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione giunta regionale - Enti locali, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'Art. 42, comma 2, e dall'Art. 66, comma 3, dello Statuto regionale; Considerato, inoltre, che lo schema del presente regolamento e' stato sottoposto all'attenzione del Tavolo di concertazione generale; Preso atto che la 3ª e la 6ª Commissione consiliare, nella seduta congiunta del 1° febbraio 2007, hanno espresso parere favorevole; Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2007; Vista la deliberazione della giunta regionale 19 febbraio 2007, n. 118 che approva il regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dimesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell'Art. 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78; Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di' aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili), contiene istruzioni tecniche per la definizione dei contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali recuperabili assimilabili.