(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2
                             marzo 2007)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  L'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
    Vista  la  legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (testo unico in
materia  di  cave,  torbiere,  miniere,  recupero  di aree escavate e
riutilizzo  dei residui recuperabili), ed in particolare l'Art. 6, il
quale  stabilisce  che  la  giunta  regionale  approva  le istruzioni
tecniche  necessarie  per  la  redazione degli atti di pianificazione
provinciale  e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di
cave   dismesse   o  in  abbandono  e  di  riutilizzo  dei  materiali
recuperabili assimilabili;
    Vista la preliminare decisione della giunta regionale 27 dicembre
2006,  n.  27  adottata  previa  acquisizione dei pareri del Comitato
Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di
cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa
raggiunta  al Tavolo di concertazione giunta regionale - Enti locali,
e  trasmessa  al  Presidente  del  Consiglio regionale e al Consiglio
delle Autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti
dall'Art.  42,  comma  2,  e  dall'Art.  66,  comma  3, dello Statuto
regionale;
    Considerato,  inoltre,  che lo schema del presente regolamento e'
stato sottoposto all'attenzione del Tavolo di concertazione generale;
    Preso atto che la 3ª e la 6ª Commissione consiliare, nella seduta
congiunta del 1° febbraio 2007, hanno espresso parere favorevole;
    Dato  atto  del  parere  favorevole del Consiglio delle Autonomie
locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2007;
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale 19 febbraio 2007,
n.  118 che approva il regolamento recante istruzioni tecniche per la
redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale
in  materia  di  cave  e  torbiere,  di recupero di cave dimesse o in
abbandono  e  di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione
dell'Art. 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78;
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 6 della legge
regionale  3 novembre  1998,  n.  78 (Testo unico in materia di cave,
torbiere, miniere, recupero di' aree escavate e riutilizzo di residui
recuperabili),  contiene  istruzioni  tecniche per la definizione dei
contenuti  degli  strumenti della pianificazione territoriale e degli
atti  di  governo del territorio di competenza provinciale e comunale
in  materia  di  cave  e  torbiere, di recupero di cave dismesse o in
abbandono e di riutilizzo dei materiali recuperabili assimilabili.