(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 7 marzo 2007) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, dello Statuto; Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), che prevede l'adozione di un apposito regolamento di attuazione; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 17 ottobre 2005, n. 14, adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'Art. 42, comma 2, dello Statuto regionale; Preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 2ª commissione consiliare; Vista la deliberazione della giunta regionale 27 dicembre 2005, n. 1273 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione della suddetta legge regionale n. 64/2004, tenendo conto delle osservazioni della 2ª commissione consiliare; Vista la propria nota del 3 aprile 2006 prot. n. AOOGRT/101227/120.3.7.7 con la quale il regolamento di attuazione di cui sopra e' stato notificato come aiuto di stato alla Commissione europea, ai sensi della legge regionale 29 novembre 1996, n. 91 (Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti - Art. 93, par. 3 trattato istitutivo della CEE); Vista altresi' la propria nota del 3 aprile 2006 prot. n. AOOGRT/101222/120.3.7.7 con la quale il medesimo regolamento di attuazione e' stato trasmesso al Ministero delle attivita' produttive ai fini della notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE; Vista la nota della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea del 25 agosto 2006 (prot. n. 8608) con la quale e' stata trasmessa la decisione C(2006)3600 del 2 agosto 2006 di approvazione da parte della Commissione europea dell'aiuto di Stato; Vista la deliberazione della giunta regionale 26 febbraio 2007, n. 133 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), apportando modifiche, in base alle osservazioni formulate dalla Commissione europea ai sensi dell'Art. 8.2 della direttiva 98/34/CE, al precedente regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), approvato con deliberazione della giunta regionale 27 dicembre 2005, n. 1273; Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), disciplina: a) modalita' e procedure per l'iscrizione ai repertori di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 64/2004; b) composizione e funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche di cui all'Art. 5, comma 1, della legge regionale n. 64/2004; c) funzionamento della Banca regionale del germoplasma; d) modalita' di adesione alla rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche; e) modalita' di circolazione del materiale genetico di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 64/2004; f) requisiti soggettivi e oggettivi per l'incarico di coltivatore custode; g) modalita' di iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi di cui all'Art. 9, comma 3, della legge regionale n. 64/2004; h) modalita' di corresponsione di eventuali rimborsi spese per attivita' prestate dal coltivatore custode; i) registro regionale delle varieta' da conservazione e suo funzionamento; j) restrizioni quantitative di cui all'Art. 10, comma 3, della legge regionale n. 64/2004; k) contenuto, caratteristiche grafiche e modalita' di ottenimento e impiego del contrassegno di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 64/2004. 2. Le attivita' disciplinate dal presente regolamento sono gestite dall'ARSIA nell'ambito delle risorse stanziate dalla Regione con i programmi di intervento di cui all'Art. 3, comma 2, della legge regionale n. 64/2004.