(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
            della Regione Toscana n. 5 del 7 marzo 2007)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 34, 42, comma 2, dello Statuto;
    Vista  la  legge  regionale  16 novembre  2004,  n.  64 (Tutela e
valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse
agrario,  zootecnico  e  forestale),  che  prevede  l'adozione  di un
apposito regolamento di attuazione;
    Vista  la preliminare decisione della giunta regionale 17 ottobre
2005,  n.  14, adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente
del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture
regionali  di  cui  all'Art.  29  della legge regionale n. 44/2003, e
trasmessa   al   Presidente   del   Consiglio   regionale   ai   fini
dell'acquisizione  del  parere  previsto dall'Art. 42, comma 2, dello
Statuto regionale;
    Preso  atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla
2ª commissione consiliare;
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale 27 dicembre 2005,
n.  1273 con la quale e' stato approvato il regolamento di attuazione
della  suddetta  legge  regionale  n.  64/2004,  tenendo  conto delle
osservazioni della 2ª commissione consiliare;
    Vista    la   propria   nota   del   3 aprile   2006   prot.   n.
AOOGRT/101227/120.3.7.7  con la quale il regolamento di attuazione di
cui  sopra  e'  stato notificato come aiuto di stato alla Commissione
europea,  ai  sensi  della  legge  regionale  29 novembre 1996, n. 91
(Notifica  alla  commissione  U.E.  delle proposte inerenti regimi di
aiuti - Art. 93, par. 3 trattato istitutivo della CEE);
    Vista  altresi'  la  propria  nota  del  3 aprile  2006  prot. n.
AOOGRT/101222/120.3.7.7  con  la  quale  il  medesimo  regolamento di
attuazione e' stato trasmesso al Ministero delle attivita' produttive
ai fini della notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE;
    Vista  la  nota  della  Rappresentanza permanente d'Italia presso
l'Unione  europea  del 25 agosto 2006 (prot. n. 8608) con la quale e'
stata  trasmessa  la  decisione  C(2006)3600  del  2  agosto  2006 di
approvazione da parte della Commissione europea dell'aiuto di Stato;
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale 26 febbraio 2007,
n. 133 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale
16 novembre  2004,  n.  64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di
razze   e   varieta'   locali  di  interesse  agrario,  zootecnico  e
forestale), apportando modifiche, in base alle osservazioni formulate
dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'Art. 8.2 della direttiva
98/34/CE,   al  precedente  regolamento  di  attuazione  della  legge
regionale  16 novembre  2004,  n.  64  (Tutela  e  valorizzazione del
patrimonio   di   razze  e  varieta'  locali  di  interesse  agrario,
zootecnico  e  forestale),  approvato  con deliberazione della giunta
regionale 27 dicembre 2005, n. 1273;

                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente regolamento, in attuazione della legge regionale
16 novembre  2004,  n.  64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di
razze   e   varieta'   locali  di  interesse  agrario,  zootecnico  e
forestale), disciplina:
      a) modalita'  e  procedure per l'iscrizione ai repertori di cui
all'Art. 4 della legge regionale n. 64/2004;
      b) composizione     e     funzionamento    delle    commissioni
tecnico-scientifiche   di   cui  all'Art.  5,  comma 1,  della  legge
regionale n. 64/2004;
      c) funzionamento della Banca regionale del germoplasma;
      d) modalita' di adesione alla rete di conservazione e sicurezza
delle risorse genetiche;
      e) modalita'  di  circolazione  del  materiale  genetico di cui
all'Art. 8 della legge regionale n. 64/2004;
      f) requisiti   soggettivi   e   oggettivi   per  l'incarico  di
coltivatore custode;
      g) modalita'  di  iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi
di cui all'Art. 9, comma 3, della legge regionale n. 64/2004;
      h)  modalita' di corresponsione di eventuali rimborsi spese per
attivita' prestate dal coltivatore custode;
      i) registro  regionale  delle  varieta'  da conservazione e suo
funzionamento;
      j)  restrizioni quantitative di cui all'Art. 10, comma 3, della
legge regionale n. 64/2004;
      k)   contenuto,   caratteristiche   grafiche   e  modalita'  di
ottenimento e impiego del contrassegno di cui all'Art. 11 della legge
regionale n. 64/2004.
    2.  Le  attivita'  disciplinate  dal  presente  regolamento  sono
gestite  dall'ARSIA nell'ambito delle risorse stanziate dalla Regione
con i programmi di intervento di cui all'Art. 3, comma 2, della legge
regionale n. 64/2004.