(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 7 marzo 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 47/1983 1. Dopo il comma 4 dell'Art. 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennita' e rimborso spese ai consiglieri regionali), sono inseriti i seguenti: «4-bis. Si considera presente la consigliera regionale che non partecipa alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternita' previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'Art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nonche', nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 151/2001.». «4-ter. La consigliera regionale e' tenuta a presentare alla competente struttura del Consiglio regionale, prima dell'inizio dei periodi di cui al comma 4-bis, il certificato medico indicante la data presunta del parto e, nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure la dichiarazione sostitutiva di cui all'Art. 46 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45.». «4-quater. Si considera presente il consigliere regionale che non partecipa alle sedute durante il periodo di congedo di paternita', nei casi previsti dall'Art. 28 del decreto legislativo n. 151/2001. Il consigliere regionale e' tenuto a presentare alla competente struttura del Consiglio regionale la certificazione prevista dal comma 2 dell'Art. 28 citato.».