(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
            della Regione Toscana n. 5 del 7 marzo 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 47/1983
    1.  Dopo  il  comma 4 dell'Art. 4 della legge regionale 13 giugno
1983,  n.  47 (Indennita' e rimborso spese ai consiglieri regionali),
sono inseriti i seguenti:
    «4-bis.  Si  considera  presente la consigliera regionale che non
partecipa alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per
maternita'  previsto  per  le  lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del
decreto   legislativo  26 marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della  paternita',  a  norma  dell'Art. 15 della legge
8 marzo  2000,  n.  53), nonche', nel caso di adozione o affidamento,
durante  il  periodo  ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e
27, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 151/2001.».
    «4-ter.  La  consigliera  regionale  e'  tenuta a presentare alla
competente  struttura  del Consiglio regionale, prima dell'inizio dei
periodi  di  cui  al  comma 4-bis, il certificato medico indicante la
data  presunta  del  parto  e,  nei trenta giorni successivi al parto
ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato
di  nascita  del  figlio  o  il  documento  attestante  l'adozione  o
l'affidamento  oppure la dichiarazione sostitutiva di cui all'Art. 46
del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45.».
    «4-quater. Si considera presente il consigliere regionale che non
partecipa  alle  sedute  durante il periodo di congedo di paternita',
nei  casi  previsti dall'Art. 28 del decreto legislativo n. 151/2001.
Il  consigliere  regionale  e'  tenuto  a  presentare alla competente
struttura  del  Consiglio  regionale  la  certificazione prevista dal
comma 2 dell'Art. 28 citato.».