(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 3
                             marzo 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
             Riduzione dei costi di gestione degli enti

    1.  Ai  fini  del contenimento della spesa pubblica, e' ridotto a
tre il numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione,
dei  comitati  esecutivi  e  degli  altri organi di gestione comunque
denominati,  nonche'  dei collegi sindacali e dei collegi sindacali e
dei  collegi  dei  revisori  dei  conti  degli  enti  e delle aziende
strumentali  o  dipendenti  dalla Regione e degli altri enti pubblici
istituiti  con  legge  regionale nonche' di quelli i cui organi siano
costituiti  da  componenti  nominati  in  parte  maggioritaria  dalla
Regione.  Non  sono  soggetti all'applicazione della presente legge i
Consorzi di bonifica ed i Consorzi industriali, salvo quanto previsto
per i Consorzi industriali dal comma 2 dell'Art. 3.
    2.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge  la  giunta  regionale  emana  una  direttiva con la quale sono
stabiliti gli indirizzi per l'adeguamento dell'organizzazione e degli
statuti  degli  enti di cui al comma 1 alle disposizioni del presente
articolo   ed   e'   stabilito  il  tetto  massimo  dei  compensi  da
corrispondere    ai    componenti    dei   rispettivi   consigli   di
amministrazione  dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei
conti,  con  l'obiettivo  di  ottenere  la  riduzione  dei  costi  di
funzionamento  di  ciascun  ente  non  inferiore  al  dieci per cento
rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2006. La direttiva stabilisce
altresi'  i  criteri  per  l'individuazione  del  tetto  massimo  dei
compensi  degli  organi  di  amministrazione  e  di  controllo  delle
societa'  di capitale a partecipazione pubblica regionale nonche' gli
indirizzi per la riorganizzazione e le modalita' per la riduzione del
numero dei componenti degli organi stessi.
    3. L'ammontare dei compensi da corrispondere a ciascun componente
dei  consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e dei collegi
dei  revisori  dei conti degli enti di cui al comma i non deve essere
comunque superiore all'ottanta per cento del trattamento economico in
godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
    4.  Le  societa'  di  capitale  costituite  con legge regionale o
comunque  partecipate  dalla  Regione Molise in maniera maggioritaria
adeguano  i  propri  statuti  alla  direttiva di cui al comma 2 entro
trenta  giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione.  Decorso inutilmente il termine, il Presidente della Regione
provvede  con  decreto  alla  revoca ed alla contestuale sostituzione
degli  amministratori di nomina regionale ai fini dell'adozione degli
atti necessari entro i successivi trenta giorni.
    5.  Ogni qualvolta debba provvedere a nomine od a designazioni di
componenti  di  organi  collegiali  in  numero  superiore  ad uno, il
consiglio regionale procede con la modalita' del voto limitato.