(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 3 marzo 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Riduzione dei costi di gestione degli enti 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, e' ridotto a tre il numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e degli altri organi di gestione comunque denominati, nonche' dei collegi sindacali e dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti degli enti e delle aziende strumentali o dipendenti dalla Regione e degli altri enti pubblici istituiti con legge regionale nonche' di quelli i cui organi siano costituiti da componenti nominati in parte maggioritaria dalla Regione. Non sono soggetti all'applicazione della presente legge i Consorzi di bonifica ed i Consorzi industriali, salvo quanto previsto per i Consorzi industriali dal comma 2 dell'Art. 3. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale emana una direttiva con la quale sono stabiliti gli indirizzi per l'adeguamento dell'organizzazione e degli statuti degli enti di cui al comma 1 alle disposizioni del presente articolo ed e' stabilito il tetto massimo dei compensi da corrispondere ai componenti dei rispettivi consigli di amministrazione dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti, con l'obiettivo di ottenere la riduzione dei costi di funzionamento di ciascun ente non inferiore al dieci per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2006. La direttiva stabilisce altresi' i criteri per l'individuazione del tetto massimo dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo delle societa' di capitale a partecipazione pubblica regionale nonche' gli indirizzi per la riorganizzazione e le modalita' per la riduzione del numero dei componenti degli organi stessi. 3. L'ammontare dei compensi da corrispondere a ciascun componente dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti degli enti di cui al comma i non deve essere comunque superiore all'ottanta per cento del trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le societa' di capitale costituite con legge regionale o comunque partecipate dalla Regione Molise in maniera maggioritaria adeguano i propri statuti alla direttiva di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Decorso inutilmente il termine, il Presidente della Regione provvede con decreto alla revoca ed alla contestuale sostituzione degli amministratori di nomina regionale ai fini dell'adozione degli atti necessari entro i successivi trenta giorni. 5. Ogni qualvolta debba provvedere a nomine od a designazioni di componenti di organi collegiali in numero superiore ad uno, il consiglio regionale procede con la modalita' del voto limitato.