(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 3 marzo 2007) Premesso che: il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 38 del 27 febbraio 2007; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge n. 363 del 24 dicembre 2003 e dell'Art. 4 della legge regionale n. 13 dell'8 aprile 2003, disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonche' i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree. 2. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l'incolumita' altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacita' tecniche alle condizioni ambientali e della pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente. 3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003 in materia di norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili e' vietato utilizzare le medesime aree fuori dall'orario di apertura al pubblico per qualsiasi attivita'.