(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 3
                             marzo 2007)

    Premesso che:
      il  Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 38 del
27 febbraio 2007;
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione

    1.  Il presente regolamento, in attuazione della legge n. 363 del
24  dicembre  2003  e  dell'Art. 4 della legge regionale n. 13 dell'8
aprile 2003, disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle
altre  discipline  della neve, nonche' i principi fondamentali per la
gestione in sicurezza delle relative aree.
    2.  Ogni  sciatore  deve  comportarsi  in  modo da non costituire
pericolo per l'incolumita' altrui o provocare danno a persone e cose,
adeguando  l'andatura  e la traiettoria tenuta alle proprie capacita'
tecniche  alle  condizioni  ambientali e della pista affrontata, alla
sicurezza  delle  persone  a  valle  ed  osservando  le  prescrizioni
segnalate localmente.
    3.  Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 17
della  legge  n.  363/2003 in materia di norme di comportamento degli
utenti  delle  aree  sciabili  e' vietato utilizzare le medesime aree
fuori dall'orario di apertura al pubblico per qualsiasi attivita'.