(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 11 del 14 marzo 2007)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante «Sistema
integrato  di  interventi e servizi per la promozione e la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale»;
    Visto l'Art. 41 della menzionata legge, istitutivo del «Fondo per
l'autonomia  possibile  e  per l'assi- stenza a lungo termine» (FAP),
rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza,
non possono prowedere alla cura della propria persona e mantenere una
normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;
    Richiamato  in  particolare  il  comma 4  del  predetto  Art. che
dispone,  tra  l'altro,  che  le modalita' di gestione del fondo sono
disciplinate  con  atto  della  giunta regionale, da adottarsi previo
parere  della  Conferenza permanente per la programmazione sanitaria,
sociale  e  sociosanitaria  regionale  e della competente Commissione
consiliare;
    Atteso  che,  in considerazione della materia trattata, la giunta
regionale  ha  ritenuto  di  acquisire  anche il parere del Consiglio
delle autonomie locali;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  32 dd. 12
gennaio 2007, con la quale e' stato approvato, in via preliminare, il
«Regolamento  di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per
l'assistenza a lungo termine di cui all'Art. 41 della legge regionale
31 marzo 2006, n. 6» ed e' stato awiato l'iter per l'acquisizione dei
summenzionati pareri;
    Acquisiti  i pareri favorevoli della Conferenza permanente per la
programmazione  sanitaria,  sociale e sociosanitaria regionale, della
Terza  Commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali,
espressi,  con osservazioni, nelle sedute svoltesi rispettivamente il
24, il 25 e il 31 gennaio 2007;
    Precisato  che  di  dette  osservazioni  si e' tenuto conto nella
redazione del testo definitivo del Regolamento;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 286 dd. 16
febbraio 2007;
                              Decreta:

    1.  E'  approvato  il  «Regolamento  di  attuazione del fondo per
l'autonomia  possibile  e  per  l'assistenza  a  lungo termine di cui
all'Art.  41  della  legge  regionale 31 marzo 2006, n. 6», nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY

Regolamento  di  attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per
l'assistenza a lungo termine di cui all'Art. 41 della legge regionale
31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la
    promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale».

                               Art. 1.
Oggetto e finalita'.

    1.  Il  presente  regolamento disciplina il Fondo per l'autonomia
possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) di cui all'Art. 41
della  legge  regionale  31  marzo  2006,  n. 6 «Sistema integrato di
interventi  e  servizi  per  la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza  sociale», rivolto a persone che, per la loro condizione
di  non  autosufficienza,  non  possono  provvedere  alla  cura della
propria  persona  e  mantenere  una  normale  vita di relazione senza
l'aiuto determinante di altri.
    2.   L'introduzione   e  l'utilizzo  del  FAP  si  propongono  di
contribuire al perseguimento delle seguenti finalita':
      a) rafforzare   il   sostegno   pubblico   all'area  della  non
autosufficienza;
      b) favorire  la permanenza delle persone non autosufficienti al
proprio  domicilio,  attivando  o  potenziando  la rete di assistenza
domiciliare integrata;
      c) garantire  alle  persone con disabilita' adeguata assistenza
personale per la vita indipendente;
      d) sostenere  nel contempo la capacita' di risoluzione autonoma
delle  famiglie, fornendo alle stesse risorse e strumenti necessari a
svolgere  adeguatamente  i  compiti di assistenza a favore dei propri
familiari in stato di bisogno;
      e) contribuire   al   miglioramento  del  governo  del  sistema
territoriale,   anche   attraverso  la  riaffermazione  del  Progetto
personalizzato  quale  strumento centrale di approccio e sviluppo del
percorso di cura e assistenza;
      f) incidere  positivamente  sul  superamento dell'eterogeneita'
esistente  nella  Regione  per  quantita'  e  qualita'  dell'offerta,
tendendo  progressivamente  a garantire standard minimi di dimensione
dell'offerta, della qualita' e del governo del predetto percorso;
      g) contribuire   all'incremento  dei  livelli  di  integrazione
sociosanitaria,   rendendo  il  FAP  un'occasione  per  potenziare  e
accelerare   i  processi  di  responsabilizzazione  condivisa  e  per
riorientare  e  potenziare  l'azione  dell'amministrazione  regionale
verso  rafforzate  forme di accompagnamento e sostegno all'attuazione
dei cambiamenti sul territorio.
    3.  Il  fondo  e'  ripartito  tra  gli  Enti gestori del Servizio
sociale dei comuni.
    4.  L'Assemblea  dei sindaci di ambito distrettuale pianifica con
proprio  atto l'utilizzo delle risorse per quanto non specificato nel
presente  Regolamento  e  monitora  l'andamento della misura anche ai
fini   del  riesame  previsto  all'Art.  10,  comma 2,  del  presente
Regolamento.